È un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale, il cui scopo è quello di garantire i mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso diventino invalidi, con provvedimenti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.
Gli assicurati che a causa di un danno alla salute sono totalmente o parzialmente impossibilitati ad esercitare la propria attività lucrativa o a svolgere le proprie mansioni consuete e che depositano una domanda di prestazioni. Il danno alla salute deve essere presumibilmente permanente o di lunga durata. Prima della concessione di una rendita AI in ogni caso viene verificato che le condizioni assicurative siano adempiute nonché se sussiste la possibilità di una reintegrazione professionale.
Le persone assicurate devono agevolare attivamente l’applicazione di tutti i provvedimenti adeguati al loro stato di salute e finalizzati alla loro reintegrazione nella vita professionale. Sono pure obbligate a fornire le informazioni richieste dall’Ufficio AI. Gli uffici AI possono pure convocare gli assicurati ad una verifica lavorativa oppure ad un controllo medico presso il servizio di accertamento medico (SAM).
Prima di considerare il diritto ad una rendita, l’ufficio AI analizza le possibilità di reintegrare la persona nel mondo lavorativo, e conseguentemente di farle recuperare il più possibile la sua capacità di guadagno, nel rispetto del principio della “priorità dell’integrazione sulla rendita”.
Servizio valutazione invalidità
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