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Controllo degli impianti di ricaldamento

Si è constatato che una parte considerevole dell'inquinamento atmosferico è causato dagli impianti di combustione, nonostante questi siano installati e gestiti da personale specializzato che ne garantisce il corretto funzionamento.

Il legislatore federale, per contenere le emissioni provenienti da questi impianti, si affida contemporaneamente a due provvedimenti che, partendo da presupposti diversi portano alla diminuzione del carico ambientale:

  • impone dei controlli periodici degli impianti di combustione da parte dell'autorità (art. 13), raccomanda di osservare i metodi di misurazione riconosciuti dalla metrologia (art. 14) e crea la figura del controllore della combustione, erseguibile per mezzo di un esame federale appositamente istituito.
  • dal 2004 impone valori limite ugualmente severi per tutti gli impianti indipendentemente dalla loro potenza e dalla loro età.

Con il primo provvedimento il legislatore ricerca l'ufficialità e un distacco da quegli operatori che si occupano di installazioni e regolazioni degli impianti.

Se così non fosse, sarebbe stato sufficiente imporre alla cittadinanza l'obbligo di revisione degli impianti da parte degli specialisti, come avviene per la pulizia dei camini o la revisione delle cisterne, ma questo avrebbe riportato la situazione nella condizione iniziale indicata nelle prime righe di questo testo.

Il secondo provvedimento, più recente, è causato dall'entrata in vigore dei Concordato intercantonale contro gli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) e dalla chiusura del servizio omologazioni preso l'Ufficio federale dell'ambiente.

In questa occasione si è pensato che la conformità degli impianti debba essere constatata mediante una misurazione ufficiale sul campo.

L'applicazione dell'OIAt è avvenuta tenendo conto dei succitati presupposti della praticità di esecuzione e dell'affidabilità dei dati.

I requisiti minimi sono quindi si seguenti:

  • misurazioni effettuate con apparecchi di misura omologati ed assoggettati alla manutenzione prevista dalle direttive dell'METAS;
  • misurazioni eseguite da persone in possesso dell'attestato federale di controllore della combustione ed abilitate a livello cantonale;
  • misurazioni eseguite nel rispetto delle raccomandazioni dell'UFAM e delle direttive cantonali;
  • misurazioni catastate in sede comunale e trasmissione mensile all'autorità cantonale;
  • catasti dei dati anagrafici e delle misurazioni riportati sul programma informatico "Con Com Dat";
  • rispetto delle Direttive dipartimentali per la valutazione degli impianti e le basi tecniche e quelle amministrative;
  • applicazione delle tabelle dipartimentali per il giudizio delle misurazioni effettuate e per la determinazione dei termini di risanamento.

Per principio questo non dovrebbe avvenire perché in contrasto con lo scopo dei controlli stessi.

Si aggiunga inoltre il grande dubbio di un controllo autonomo del lavoro svolto da chi ha interessi economici di parte.

Il dubbio pare sia palesemente confermato dalle statistiche sui nuovi impianti.

Poiché la misurazione vera e propria delle emissioni è solo una parte del lavoro richiesto dall'autorità, il proprietario dell'impianto dovrebbe accollarsi, oltre al costo del controllo effettuato dal proprio manutentore, anche una fatturazione separata degli oneri amministrativi.

Questo tipo di applicazione, pur non raggiungendo il livello di affidabilità dell'attuale organizzazione cantonale, non comporterebbe quindi alcun vantaggio economico per il proprietario dell'impianto.