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Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI)

All'inizio degli anni '90, con l'acuirsi dei problemi d'approvvigionamento idrico in diversi Comuni ticinesi e per far fronte alle carenze legislative, che non permettevano di intervenire adeguatamente, il legislativo cantonale ha voluto dotarsi di una nuova legge che disciplinasse nel suo complesso l'approvvigionamento idrico nel Cantone Ticino (Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI) del 22 giugno 1994).

Lo spirito di questa legge vuole scostarsi dalla politica d'approvvigionamento applicata precedentemente, che si limitava al solo contesto comunale, promuovendo una gestione globale dell'approvvigionamento idrico che permetta di trovare delle soluzioni a livello regionale per ovviare ai problemi locali e per conseguire un uso parsimonioso dell'acqua in quanto bene limitato.

La LApprI definisce le competenze dei Comuni e quelle del Cantone.

  • Comuni: costruzione e gestione delle infrastrutture, erogazione dell'acqua potabile nelle zone definite dal regolamento delle aziende di distribuzione, in particolare nelle zone edificabili;
  • Cantone:  vigilanza sullo stato generale dell'approvvigionamento idrico e pianificazione delle fonti d'alimentazione e delle opere d'interesse generale.

Lo strumento principale per concretizzare tale pianificazione è il Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI).

Il PCAI consiste nella pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione e nella definizione delle opere di carattere generale, che possono beneficiare dei sussidi previsti dalla LApprI, atte ad assicurare un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.