Smaltimento asfalto
Lo smaltimento del fresato e delle croste d'asfalto è diventato vieppiù problematico e la situazione è analoga anche in altre regioni della Svizzera.
Infatti nonostante l'impiego sempre più elevato di miscele bituminose e sottofondi stradali con componenti riciclate e l'oculata pianificazione dei lavori, la produzione di fresato e croste d'asfalto supera ampiamente la capacità di riciclaggio attuale e a medio termine.
Le normative tecniche non consentono la produzione di miscele bituminose riciclate al 100%.
I depositi temporanei presso le strutture esistenti sono perciò saturi, così come la disponibilità in discariche per materiali inerti.
Inoltre nei prossimi anni gli importanti cantieri legati al risanamento fonico delle strade e al rinnovamento autostradale produrranno ingenti quantitativi di fresato d'asfalto, che non potranno essere reintegrati completamente nel ciclo produttivo.
Per far fronte a questa situazione e scongiurare possibili ricadute negative sull'ambiente, con una grida pubblicata sul Foglio ufficiale del 17 aprile 2018, le imprese private interessate ad offrire un servizio di smaltimento di fresato e croste d'asfalto, sono state chiamate ad annunciarsi ai servizi cantonali.
Dopo le verifiche a carattere pianificatorio e tecnico del caso é stata pubblicata la lista delle piattaforme, ossia infrastrutture e impianti già esistenti idonee allo smaltimento fuori Cantone del fresato e croste d'asfalto, che verrà aggiornata almeno trimestralmente.
Nell'ambito degli appalti stradali cantonali, lo smaltimento fuori Cantone sarà condizione obbligatoria per un periodo di circa due anni facendo capo alle piattaforme ritenute idonee.
Lo smaltimento fuori Cantone è da intendersi quale conferimento presso impianti di riciclaggio svizzeri o esteri.
L'esportazione di granulato e croste d'asfalto, comunemente chiamato materiale bituminoso proveniente dalla costruzione e manutenzione delle strade e codificato ai sensi dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif) con il codice 17 03 02, verso un paese estero è una via di smaltimento prevista dall’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM), e contemplata dall'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) con specifico riferimento all’Art. 15 lettera a cpv. 1.
Il materiale bituminoso esportato viene riciclato in specifici impianti, autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di destino, che possono essere o impianti di produzione di asfalto o impianti di recupero finalizzati alla produzione di miscele di materiale inerte destinato ad attività di costruzione, come accade nella vicina Italia, per la produzione di materie prime seconde (MPS) impiegate quali sottofondi in ambito edile.
L'esportazione di materiale bituminoso verso uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE può essere eseguita, premesso il conferimento presso un impianto di riciclaggio autorizzato, ai sensi dell’Art. 15 lettera a cpv. 1 dell'OTRif senza autorizzazione da parte dell'UFAM, nel rispetto degli adempimenti previsti per l'esportazione di rifiuti contemplati nella “Lista verde” e secondo le modalità della circolare no.10 "Modalità d'esercizio piattaforme idonee allo smaltimento d'asfalto" del 18 maggio 2018.