Condizioni utilizzo
Basi legali
L'utilizzo di geodati e geoservizi dell'Amministrazione cantonale è disciplinato dalle seguenti basi legali:
- Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI RS 510.62) Art. 10 e seguenti
- Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI RS 510.620) Art. 20 e seguenti
- Legge cantonale sulla geoinformazione (del 28 gennaio 2013) (LCGI 704.100) Art. 10
- Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI 704.110) (dell'11 dicembre 2013) Art. 16
Condizioni di utilizzo
I geodati dell'Amministrazione cantonale pubblicamente accessibili (livello di autorizzazione all’accesso A, secondo l’art. 21 OGI) possono essere utilizzati e distribuiti. Inoltre, essi possono essere arricchiti, trattati e utilizzati anche a fini commerciali.
Gli altri geodati dell'Amministrazione cantonale, pubblicamente accessibili in forma limitata (accesso B) o non pubblicamente accessibili (accesso C), sono soggetti a restrizioni particolari definite dai servizi competenti.
Il riferimento alla fonte è obbligatorio.
In caso di rappresentazioni e pubblicazioni digitali o analogiche, così come in caso di trasmissione a terzi, deve essere comunque inserito almeno il seguente riferimento:
"Fonte: Amministrazione cantonale - Canton Ticino"
Utilizzazione eccessiva o inappropriata
In caso di utilizzazione eccessiva o inappropriata dei geoservizi dell'Amministrazione cantonale, l'accesso può essere limitato o interrotto.
Inoltre, l'Ufficio della geomatica si riserva il diritto di contattare il fruitore per definire i termini particolari del servizio.