Orari di voto
(art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP)
I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.
A dipendenza delle decisioni del Municipio le operazioni di voto possono avere luogo nei giorni di:
- giovedì 7 aprile 2011;
- venerdì 8 aprile 2011;
- sabato 9 aprile 2011;
- domenica 10 aprile 2011.
In base all'art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP, compete al Municipio stabilire i giorni e gli orari di voto in particolare:
- in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;
- gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno due ulteriori ore.
L'art. 27 cpv. 3 LEDP stabilisce gli orari minimi di apertura degli uffici elettorali: il Municipio può prevedere l'estensione dei giorni e degli orari di voto.
Il Municipio deve informare gli elettori dei nuovi orari di voto e dei giorni di apertura degli uffici elettorali tramite avviso allegato al materiale di voto, oppure mediante comunicato all'albo comunale o tramite la cancelleria comunale.
Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.