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Composizione, competenze e funzionamento degli uffici elettorali comunali

(art. 20, 21, 40 LEDP; 10 e ss. RALEDP)

L' ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati.

Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l' elenco dei votanti.

L' ufficio elettorale procede:

  1. a stabilire il numero delle schede rinvenute nell' urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  2. a numerare le schede;
  3. a verbalizzare le operazioni effettuate.

Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio e all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare le operazioni di spoglio, di ricapitolazione e di proclamazione dei risultati.

Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.

L' ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell' ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

L'ufficio elettorale terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.

Delegati

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto ad un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto a rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Per il resto si richiamano gli artt. 23 LEDP e 15 RALEDP.

Determinazione del numero degli uffici elettorali comunali

(art. 22 cpv. 2 LEDP)

Il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici elettorali comunali.