Composizione, competenze e funzionamento degli uffici elettorali comunali
(art. 20, 21, 40 LEDP; 10 e ss. RALEDP)
L' ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.
Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.
Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie.
Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.
L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati.
Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l' elenco dei votanti.
L' ufficio elettorale procede:
- a stabilire il numero delle schede rinvenute nell' urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
- a numerare le schede;
- a verbalizzare le operazioni effettuate.
Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio e all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare le operazioni di spoglio, di ricapitolazione e di proclamazione dei risultati.
Le operazioni di voto per le elezioni cantonali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.
L' ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell' ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.
L'ufficio elettorale terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna.
Delegati
I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto ad un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto a rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Per il resto si richiamano gli artt. 23 LEDP e 15 RALEDP.
Determinazione del numero degli uffici elettorali comunali
(art. 22 cpv. 2 LEDP)
Il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici elettorali comunali.