Uffici di spoglio cantonali e competenze
(art. 41 e 42 LEDP)
Gli uffici di spoglio cantonali sono designati dal Consiglio di Stato.
Ogni ufficio di spoglio è costituito da tre membri: un Presidente e due Membri.
Il Presidente deve essere un magistrato dell'ordine giudiziario.
Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati all'elezione per la quale l'Ufficio è stato costituito.
Gli uffici cantonali di spoglio sono competenti per la verifica del conteggio degli uffici elettorali comunali, il rilevamento e la ripresa dei dati contenuti nelle schede. Il conteggio delle schede e dei voti avviene in base all'art. 42 LEDP.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.