Esercizio del diritto di voto: legittimazione
(art. 20 LElPatr)
L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità mediante la presentazione del passaporto, la carta d'identità o altro documento che consenta la sua identificazione.
Espressione del voto
(art. 24 LElPatr)
L'elettore esprime il voto secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione dell'assemblea patriziale considerato che:
- il voto è espresso mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;
- il numero massimo di voti che può essere espresso corrisponde al numero dei seggi da attribuire;
- per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.
Validità e nullità delle schede
(art. 26 LElPatr)
Sono nulle le schede
- recanti segni di riconoscimento o espressioni estranee all'elezione;
- contenute in buste estranee all'elezione o nelle quali figurano scritti o cose estranee all'elezione;
- illeggibili;
- non compilate a mano;
- recanti il nome di una persona che non figura fra i candidati;
- recanti un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione (cartoncino dati personali) compilata e firmata.
Il cumulo del medesimo candidato e/o la cancellazione del candidato non sono motivo di nullità della scheda.