Uffici elettorali
(art. 18 LElPatr)
L'ufficio elettorale è designato dall'Ufficio patriziale e si compone di un Presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi.
Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista. L'Ufficio elettorale decide a maggioranza.
Composizione degli Uffici elettorali
(art. 19 LElPatr)
L'ufficio elettorale patriziale tiene un verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco votanti.
L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati.
Locali di voto e cabine
I locali di voto e le cabine devono garantire la segretezza del voto.
Su richiesta dell'Ufficio patriziale, il Municipio del Comune in cui ha sede il patriziato metterà a disposizione i locali e le cabine che servono per le votazioni ed elezioni politiche.
Urne
Ogni Ufficio elettorale deve essere dotato di un'urna. Nei patriziati in cui è istituito il Consiglio patriziale vi saranno quattro urne, recanti ciascuna l'indicazione dell'elezione corrispondente (una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione dei membri, una per l'elezione dei supplenti dell'Ufficio patriziale e una per l'elezione del Consiglio patriziale).