Dimissioni, ricusa della carica, sostituzioni
(art. 85, 86, 87 LOP; art. 34 LElPatr)
Dimissioni
Presidente, membri e supplenti
Il Presidente, i membri ed i supplenti che intendono lasciare la carica devono inoltrare le proprie dimissioni, motivate, all'Ufficio patriziale solo per i seguenti casi:
- aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- aver compiuto il 65.mo anno di età;
- avere un'infermità che rende eccessivamente gravosa la carica o avere un altro motivo grave.
Ciò vale anche per i supplenti.
Nel terzo caso la ricusa della carica è decisa dall'Ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.
Consigliere patriziale
Le dimissioni sono sottoposte al Consiglio patriziale il quale decide nel corso della seduta successiva con il preavviso della speciale Commissione.
Sostituzioni
Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti.
In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.