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Elezione tacita

(art. 12 LElPatr; art. 8 RALEDP; art. 89 LOP)

Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo (art. 12 cpv. 1 LElPatr).
È possibile che nello stesso Patriziato l'elezione per il Presidente avvenga in forma tacita e che quella dei membri e dei supplenti dell'Ufficio patriziale o del Consiglio patriziale in forma combattuta.

Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo patriziale pubblicando il nome dei candidati il giorno di martedì 21 marzo 2017, non appena le proposte sono definitive.

L'Ufficio patriziale provvederà a revocare la convocazione dell'assemblea patriziale, pubblicando la corrispondente risoluzione all'albo (art. 12 cpv. 2 LElPatr).

 

Elezione prorogata 

(art. 13 LElPatr)

Se nei termini stabiliti per le elezioni non venisse depositata alcuna proposta di candidati, oppure sono depositate proposte con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, l'Ufficio patriziale ne fa immediata notifica alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona, che fissa la nuova data dell'elezione e il termine di presentazione delle nuove candidature.

Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie (art. 12 cpv. 2 LElPatr).