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Proponenti

(art. 5 LElPatr)

  • I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno, cognome, nome, data completa di nascita, domicilio e firma.

    Essi devono inoltre aggiungere le seguenti indicazioni:

    - nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
    - nome e cognome del padre, per le donne patrizie sposate con un non patrizio;
    - nome del marito, per le donne sposate con un patrizio.
  • Ogni proposta di candidati (Presidente, membri, supplenti dell'Ufficio patriziale nonché membri del Consiglio patriziale) deve essere sottoscritta da:

    - tre patrizi nei Patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
    - cinque patrizi nei Patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
    - sette patrizi nei Patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
    - dieci patrizi nei Patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino.
  • Un patrizio non può firmare più di una proposta per la stessa carica da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito (art. 5 cpv. 3 LEIPatr). Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata e stralciato sulle altre (art. 5 cpv. 4 LElPatr).