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Esame delle proposte di candidatura

(art. 8 LElPatr)

Il Presidente dell'ufficio patriziale esamina le proposte ed assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni:

  1. per modificare le denominazioni che si prestano a confusione;
  2. per sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
  3. per stralciare candidati eccedenti;
  4. per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
  5. per depositare le dichiarazioni di accettazione;
  6. per rimediare a semplici vizi formali.

I candidati proposti per la sostituzione o completazione devono firmare la relativa dichiarazione d'accettazione.

La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o la mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore il Presidente dell'ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi eccedenti.
La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante dei proponenti, succintamente motivata e con l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 35 LElPatr). Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro tre giorni.

Se entro il termine di legge fosse stata depositata un'unica proposta con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il Presidente dell'ufficio patriziale fissa al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per la completazione della proposta.
Se la proposta é completata, l'elezione ha luogo in forma tacita; in caso contrario, l'Ufficio patriziale ne fa notifica alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Bellinzona.
Se le proposte sono completate con un numero di candidati corrispondente al numero degli eleggendi, l'elezione ha luogo in forma tacita (art. 12 LElPatr).