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Espressione

Esercizio del diritto di voto: legittimazione
(art. 20 LElPatr)

L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità mediante la presentazione del passaporto, la carta d'identità o altro documento che consenta la sua identificazione.

 

Espressione del voto
(art. 24 LElPatr)

L'elettore esprime il voto secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione dell'assemblea patriziale considerato che:

  • il voto è espresso mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;
  • il numero massimo di voti che può essere espresso corrisponde al numero dei seggi da attribuire;
  • per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.

 

Validità e nullità delle schede 
(art. 26 LElPatr)

Sono nulle le schede

  1. recanti segni di riconoscimento o espressioni estranee all'elezione;
  2. contenute in buste estranee all'elezione o nelle quali figurano scritti o cose estranee all'elezione;
  3. illeggibili;
  4. non compilate a mano;
  5. recanti il nome di una persona che non figura fra i candidati;
  6. recanti un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
  7. nel voto per corrispondenza sono contenute in buste non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione (dati personali) compilata e firmata.

Il cumulo del medesimo candidato e/o la cancellazione del candidato non sono motivo di nullità della scheda.