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Uffici elettorali

(art. 18 LElPatr)

L'ufficio elettorale è designato dall'Ufficio patriziale e si compone di un Presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi.
Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista. L'Ufficio elettorale decide a maggioranza.

 

Composizione degli Uffici elettorali
(art. 19 LElPatr)

L'ufficio elettorale patriziale tiene un verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco votanti.
L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati.

 

Locali di voto e cabine

I locali di voto e le cabine devono garantire la segretezza del voto.

Su richiesta dell'Ufficio patriziale, il Municipio del Comune in cui ha sede il patriziato metterà a disposizione i locali e le cabine.

 

Urne

Ogni Ufficio elettorale deve essere dotato di un'urna. Nei patriziati in cui è istituito il Consiglio patriziale vi saranno quattro urne, recanti ciascuna l'indicazione dell'elezione corrispondente (una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione dei membri, una per l'elezione dei supplenti dell'Ufficio patriziale e una per l'elezione del Consiglio patriziale).