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Materiale di voto

(art. 15 LElPatr)

Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sul materiale di voto e stabilisce i modelli di scheda.

L'Ufficio patriziale provvede alla stampa delle schede e delle istruzioni di voto.

I modelli di scheda sono analoghi a quelli delle elezioni comunali e sono confezionate in modo tale da garantire la segretezza del voto.

Sulle schede ufficiali figurano:

  • la data delle operazioni di voto;

  • la carica da eleggere separatamente per Presidente (una scheda), Membro (i) dell'ufficio patriziale (una scheda) e membro supplente (una scheda) e, se del caso consigliere patriziale (una scheda);

  • il numero massimo di voti preferenziali a disposizione dell'elettore.

Il materiale di voto è messo a disposizione negli uffici elettorali.
L'Ufficio patriziale può inviare il materiale di voto al domicilio dei patrizi.

I proponenti possono provvedere alla distribuzione del materiale di voto al domicilio degli elettori. Il materiale di voto è messo a disposizione dall'Ufficio patriziale.