Maggioranza relativa
(art. 27 cpv. 1 LElPatr)
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per ogni candidato sono conteggiati separatamente i voti per la carica alla quale è stato proposto.
Parità di voti
(art. 27 cpv 2 LElPatr)
In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.