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Maggioranza relativa

(art. 27 cpv. 1 LElPatr)

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per ogni candidato sono conteggiati separatamente i voti per la carica alla quale è stato proposto.

 

Parità di voti
(art. 27 cpv 2 LElPatr)

In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.