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Proclamazione degli eletti

(art. 33 LElPatr; art. 81, art. 89  LOP; art. 99 LEDP)

La proclamazione degli eletti, in caso di elezione tacita, sia essa dell'intero ufficio patriziale oppure di uno o più delle tre componenti l'ufficio stesso (Presidente, membri e supplenti) è effettuata in applicazione analogica dell'art. 98 LEDP, a cura del Giudice di pace della competente giurisdizione, entro il sabato successivo la data dell'elezione.
La proclamazione degli eletti in caso di elezione combattuta alla carica di Presidente, Membri e Supplenti dell'Ufficio patriziale avviene entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati a cura del Giudice di pace in base all'art. 99 LEDP, applicato per analogia. Sino a quel momento rimane in carica l'ufficio patriziale uscente.

Gli eletti alla carica di Presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Gli eletti alla carica di membro del Consiglio patriziale (elezione tacita e combattuta) rilasciano la dichiarazione di fedeltà davanti al Presidente dell'Ufficio patriziale nella seduta costitutiva.

Giusta l'art. 42g RALEDP la dichiarazione di fedeltà avviene sia per mezzo della formula orale che per mezzo della dichiarazione scritta, ritenuto che per l'entrata in carica è quest'ultima che fa stato.