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Pubblicazione

(art. 19 e 28 LElPAtr)

L'ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare:

  1. i nomi dei membri dell'Ufficio elettorale, del segretario e dei delegati;
  2. il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
  3. lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e dello spoglio;
  4. le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio o dei delegati;
  5. le decisioni dell'Ufficio succintamente motivate;
  6. i risultati dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
  7. i risultati dell'elezione.

Il verbale dell'Ufficio elettorale principale include anche:

  1. i risultati complessivi dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
  2. la proclamazione dei risultati.

 

Proclamazione dei risultati, e pubblicazione degli eletti
(art. 29 LElPatr)

Terminato lo spoglio, il Presidente dell'ufficio elettorale principale proclama gli eletti.

Le credenziali agli eletti alle cariche di:

  • Presidente
  • Membri
  • Supplenti

sono rilasciate dal Presidente dell'Ufficio elettorale.

Le credenziali agli eletti alla carica di:

  • Consigliere patriziale

sono rilasciate dal Presidente dell'Ufficio patriziale nella seduta costitutiva.

Il verbale è firmato dall'Ufficio elettorale; esso è consegnato in copia all'Ufficio patriziale e al Giudice di pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte degli eletti.

Il verbale l'elenco degli eletti e dei subentranti é pubblicato all'albo patriziale a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale.