Pubblicazione
(art. 19 e 28 LElPAtr)
L'ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare:
- i nomi dei membri dell'Ufficio elettorale, del segretario e dei delegati;
- il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e dello spoglio;
- le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio o dei delegati;
- le decisioni dell'Ufficio succintamente motivate;
- i risultati dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
- i risultati dell'elezione.
Il verbale dell'Ufficio elettorale principale include anche:
- i risultati complessivi dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
- la proclamazione dei risultati.
Proclamazione dei risultati, e pubblicazione degli eletti
(art. 29 LElPatr)
Terminato lo spoglio, il Presidente dell'ufficio elettorale principale proclama gli eletti.
Le credenziali agli eletti alle cariche di:
- Presidente
- Membri
- Supplenti
sono rilasciate dal Presidente dell'Ufficio elettorale.
Le credenziali agli eletti alla carica di:
- Consigliere patriziale
sono rilasciate dal Presidente dell'Ufficio patriziale nella seduta costitutiva.
Il verbale è firmato dall'Ufficio elettorale; esso è consegnato in copia all'Ufficio patriziale e al Giudice di pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte degli eletti.
Il verbale l'elenco degli eletti e dei subentranti é pubblicato all'albo patriziale a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale.