Con la conversione, di principio, cambia il regime dei beni da “separazione dei beni” a “partecipazione agli acquisti” e la modifica del regime non è retroattiva al giorno della costituzione dell’unione domestica registrata.
Se durante l’unione domestica registrata avete concluso una convenzione patrimoniale o matrimoniale essa resterà valida anche dopo la conversione.
In ogni momento potete concludere una convenzione per modificare il regime dei beni fra coniugi rivolgendovi a un notaio.
In Svizzera esistono tre diversi regimi dei beni: