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Prestazioni assistenziali per persone provenienti dall’ambito dell’asilo

Le persone in procedura d’asilo, i beneficiari di un’ammissione provvisoria e i rifugiati che la Confederazione ha attribuito al Canton Ticino possono beneficiare di un aiuto sociale se non sono in grado di provvedere finanziariamente a sé stessi. L’assistenza sociale concessa è personale e mirata al raggiungimento dell’indipendenza sociale ed economica.

Chi ha diritto alle prestazioni assistenziali?

Hanno diritto alle prestazioni assistenziali le seguenti persone provenienti dall’ambito dell’asilo, qualora non siano in grado di provvedere finanziariamente a sé stesse:

  • persone la cui richiesta d’asilo è pendente (permesso N);
  • persone a cui non viene concesso l’asilo ma il cui allontanamento è impossibile, inammissibile o irragionevole e possono beneficiare, di conseguenza, di un’ammissione provvisoria (permesso F);
  • rifugiati riconosciuti ai quali è concesso l’asilo (permesso B con statuto di rifugiato);
  • persone ammesse provvisoriamente che adempiono ai requisiti per la qualità di rifugiato ma non ottengono asilo politico (permesso F con qualità di rifugiato);
  • persone con decisione di non entrata in materia (NEM) o decisione negativa con l’obbligo di lasciare la Svizzera entro un termine di partenza (TP) impartito dalla Segreteria di Stato della migrazione.

Il diritto alle prestazioni assistenziali si estende a tutti i componenti definiti nell’unità di riferimento.

Tutte le persone provenienti dall’ambito dell’asilo hanno diritto alle stesse prestazioni?

No, le prestazioni assistenziali concesse variano a dipendenza dello statuto e della situazione personale e professionale; le stesse sono disciplinate da differenti basi legali.

Come vengono definiti il diritto e l’entità delle prestazioni?

  • La Legge sull’asilo (LAsi) e il Regolamento cantonale prevedono che le prestazioni assistenziali concesse per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente siano equiparate e che risultino inferiori a quelle accordate ai residenti in Svizzera.
  • In materia di aiuto sociale, tra i rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente e le persone residenti in Svizzera viene garantita la parità di trattamento. 
  • Le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta con decisione cresciuta in giudicato e con un termine di partenza assegnato (TP) o che sono oggetto di una decisione di non entrata in materia (NEM) e che devono lasciare il territorio svizzero non hanno diritto a prestazioni assistenziali ma unicamente a un aiuto d’urgenza.

Quali sono le prestazioni concesse?

La prestazione ordinaria serve a coprire il fabbisogno, le spese per l'alloggio e le spese di base per la salute. Le prestazioni circostanziali (speciali) sono invece versate per far fronte a bisogni specifici.

La prestazione assistenziale ordinaria comprende:

  • il pagamento del premio dell’assicurazione malattia di base;
  • la copertura delle spese per l’alloggio;
  • il versamento di una somma forfettaria per il fabbisogno mensile personale.

Le prestazioni assistenziali circostanziali sono destinate a coprire bisogni più particolari, quali ad esempio le spese mediche, le spese di formazione, i costi per le attività di socializzazione, i costi per l’elettricità, ecc.

L’aiuto d’urgenza include prestazioni per il minimo vitale, concesse prevalentemente in natura; in sostituzione viene riconosciuto un importo forfettario giornaliero.

A quanto ammontano le prestazioni per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente?

L’ammontare del premio dell’assicurazione malattia di base varia a dipendenza del modello e dell’ente assicurativo. Ogni anno, l'Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) decide a quale assicuratore malattia e con quale modello di copertura assicurare i beneficiari. I relativi costi sono assunti interamente dall'URAR. 

Le spese per l’alloggio, comprensive di pigione e spese accessorie, sono coperte entro i seguenti importi massimali:

Composizione URImporto massimale alloggio
(al mese)
Persona sola800 fr.
2 persone, nel caso in cui condividano un’unica camera1'100 fr.
2 persone singole1'250 fr.
3 o più persone 1'500 fr.

Il forfait destinato al fabbisogno mensile personale è un importo volto a coprire le spese, di natura sia fissa sia variabile, per i beni di prima necessità. L’entità del forfait è determinata in funzione del numero di persone appartenenti alla stessa unità di riferimento ed è definita come segue:

Composizione URImporto sostentamento riconosciuto (al mese)
Persona sola500 fr.
Coniugi750 fr.
Supplemento per 1° figlio minorenne317 fr.
Supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi268 fr.
Per ogni figlio maggiorenne500 fr. 

A quanto ammontano le prestazioni per i rifugiati?

In materia di aiuto sociale, tra i rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente e le persone residenti in Svizzera viene garantita la parità di trattamento. 

In cosa consiste l’aiuto d’urgenza?

L’aiuto d’urgenza è un diritto fondamentale definito nella Costituzione federale che garantisce il minimo vitale; comprende pertanto mezzi indispensabili per un’esistenza conforme alla dignità umana (vedi schede correlate).

Come si inoltra una nuova domanda di prestazioni?

  • Le persone in un centro d’alloggio collettivo non sono tenute a seguire alcuna procedura di richiesta formale; le prestazioni assistenziali vengono automaticamente erogate al beneficiario dalla Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri.
  • I beneficiari di prestazioni assistenziali alloggiati in appartamento, siano essi richiedenti l’asilo, ammessi provvisoriamente o rifugiati, devono fare richiesta di prestazioni tramite l’apposito formulario con il supporto dell’operatore sociale di riferimento SOS. Per contro, al momento del passaggio di competenza all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), i rifugiati seguono la medesima procedura di richiesta riservata ai residenti in Svizzera (vedi schede correlate). 

Come si richiede il rinnovo delle prestazioni?

La richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali deve essere trasmessa tramite l’apposito formulario. Lo stesso deve essere compilato dal richiedente con il supporto dell’operatore sociale di riferimento di Soccorso Operaio Svizzero (SOS). La richiesta deve essere sottoscritta e trasmessa all’URAR entro il 10 del mese di diritto.

Qual è la durata del diritto alle prestazioni?

Il diritto alle prestazioni assistenziali si estingue nel momento in cui la persona diventa finanziariamente indipendente, scompare o decede.

Chi è responsabile dell’erogazione delle prestazioni?

  • Le persone che sono attribuite al Canton Ticino, indipendentemente dal loro statuto, vengono dapprima alloggiate in centri di prima accoglienza per seguire una prima fase di integrazione. Le prestazioni assistenziali sono erogate dal mandatario al quale è affidata la gestione dei centri, attualmente Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri, per conto dell’URAR.
  • Chi ha completato la prima fase di integrazione viene collocato in un appartamento individuale, dove può beneficiare dell’accompagnamento di SOS e delle prestazioni assistenziali erogate direttamente dall’URAR.
  • L’erogazione delle prestazioni assistenziali per rifugiati riconosciuti e rifugiati ammessi provvisoriamente diventa competenza dell’USSI dopo 5 rispettivamente 7 anni dall’entrata in Svizzera.

 

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