La domanda di rilascio deve essere presentata per il tramite della Rappresentanza svizzera all'estero competente per il luogo di domicilio.
L’esame e la decisione competono all’Autorità cantonale e federale della migrazione.
Visto di reingresso
L’Autorità cantonale può accordare un visto D alla persona straniera che ha pendente una domanda di rinnovo/modifica della propria carta di soggiorno.
Procedura per la richiesta di visto di reingresso
Gli stranieri che sono temporaneamente sprovvisti della loro carta di soggiorno e devono recarsi all'estero devono richiedere un visto Schengen del tipo D.
Tutti gli stranieri coinvolti, compresi ad esempio i figli minorenni (anche neonati) devono essere presenti.
Documentazione necessaria
Per l'ottenimento del visto occorre fornire i seguenti documenti:
1.documento di legittimazione originale e in corso di validità. La scadenza del documento deve essere almeno di 3 mesi oltre alla scadenza del visto Schengen;
2.1 fotografia formato passaporto (3.5 x 4.5) recente;
3.per i figli iscritti sul passaporto dei genitori verrà rilasciato e apposto sul passaporto 1 visto per ogni persona iscritta sul ppto che deve recarsi all'estero.
Straniero che non ha diritto ad ottenere un visto di reingresso
Lo straniero al quale viene revocato il permesso o il diritto alla continuazione del soggiorno in Svizzera, non può di norma ottenere alcun visto durante l'eventuale procedura di ricorso, indipendentemente dalla durata. Dopo un esame della richiesta, l'Autorità decide se rilasciare un visto Schengen valido per il transito e il soggiorno o solo un visto territoriale (VTL).
Qualora, per sua scelta, dovesse lasciare ugualmente la Svizzera, per rientrarvi dovrà presentare una nuova domanda di rilascio di un visto per il tramite della competente Rappresentanza svizzera all'estero