Può essere richiesto dalla persona straniera riconosciuta apolide dalla Svizzera oppure se titolare di un permesso di domicilio “C” o “B” e priva di documenti nazionali.
La validità del documento è di 5 anni.
La SEM può autorizzare il rilascio di un passaporto per stranieri anche a favore di un richiedente l’asilo o di una persona ammessa provvisoriamente in caso di grave malattia o decesso di un congiunto, per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche personali, per viaggi a scopo di formazione o per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.
In questi casi la validità del documento è limitata a 10 mesi.
Documenti necessari
Devono essere originali e prodotti in lingua italiana oppure deve essere allegata la relativa traduzione.
Rilascio:
- documento nazionale (se non già depositato presso la SEM);
- atto di nascita (in caso di bambini nati in Svizzera);
- decisione della SEM se la persona è stata riconosciuta apolide;
- lettera attestante la destinazione e la durata precisa del viaggio all’estero (da quando a quando);
- estratto recente dell’Ufficio esecuzione (UE);
- dichiarazione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) relativo ad eventuali prestazioni percepite.
- coloro che dispongono di un permesso “N” o “F” devono inoltre allegare:
- documento comprovante il motivo della richiesta (es.: documentazione medica datata e firmata con indicate le generalità complete del paziente e del medico curante, atto di morte, attestazioni scolastiche, iscrizione a manifestazioni sportive);
- conteggio stipendio (per persone straniere con attività lucrativa dipendente) e autorizzazione del datore di lavoro per tutta la durata di assenza dal posto di lavoro;
- documentazione comprovante la disponibilità finanziaria se il sostentamento non è autonomo (es. dichiarazione sottoscritta dalla persona che si assume le spese di viaggio e di soggiorno all’estero. In questo caso la persona garante deve dimostrare concretamente di disporre dei mezzi finanziari necessari producendo il conteggio stipendio e le dichiarazioni rilasciate dall’USSI e dall’UE).
Rinnovo (con o senza modifiche o duplicato):
- passaporto per stranieri ottenuto precedentemente;
- denuncia di smarrimento/furto rilasciata dal Posto di polizia competente (in caso di richiesta di duplicato);
- documenti ufficiali comprovanti le eventuali modifiche intervenute ( es.: atto di matrimonio, sentenza di divorzio, contratto di locazione);
- lettera attestante la destinazione e la durata precisa del viaggio all’estero (da quando a quando)
- estratto recente dell’UE;
- dichiarazione dell’USSI relativa ad eventuali prestazioni percepite.
Coloro che dispongono di un permesso “N” o “F” devono inoltre allegare:
- documento comprovante il motivo della richiesta (es.: documentazione medica datata e firmata con indicate le generalità complete del paziente e del medico curante, atto di morte, attestazioni scolastiche, iscrizione a manifestazioni sportive);
- conteggio stipendio (per stranieri con attività lucrativa dipendente) e autorizzazione del datore di lavoro per tutta la durata di assenza dal posto di lavoro;
- documentazione comprovante la disponibilità finanziaria se il sostentamento non è autonomo (es. dichiarazione sottoscritta dalla persona che si assume le spese di viaggio e di soggiorno all’estero. In questo caso la persona garante deve dimostrare concretamente di disporre dei mezzi finanziari necessari producendo il conteggio stipendio e le dichiarazioni rilasciate dall’USSI e dall’UE).