Può essere rilasciato alle persone straniere titolari di un permesso “F” alle quali non è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e che dispongono di un documento di viaggio valido emesso dal loro Paese d’origine.
La validità è limitata alla necessità dimostrata.
Documenti necessari
Devono essere originali e prodotti in lingua italiana oppure deve essere allegata la relativa traduzione.
Rilascio:
- 1 fotografia recente formato passaporto;
- documento nazionale (se non già depositato presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Berna;
- lettera attestante la destinazione e la durata precisa del viaggio all’estero (da quando a quando);
- documento comprovante il motivo della richiesta (es.: documentazione medica datata e firmata con indicate le generalità complete del paziente e del medico curante, atto di morte, attestazioni scolastiche, iscrizione a manifestazioni sportive);
- estratto recente dell’Ufficio esecuzione (UE);
- dichiarazione dell’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) relativo ad eventuali prestazioni percepite;
- conteggio stipendio (per stranieri con attività lucrativa dipendente) e autorizzazione del datore di lavoro per tutta la durata di assenza dal posto di lavoro;
- documentazione comprovante la disponibilità finanziaria se il sostentamento non è autonomo (es. dichiarazione sottoscritta dalla persona che si assume le spese di viaggio e di soggiorno all’estero. In questo caso la persona garante deve dimostrare concretamente di disporre dei mezzi finanziari necessari producendo il conteggio stipendio e le dichiarazioni rilasciate dall’URAR e dall’UE).