La violenza domestica è un fenomeno che tocca trasversalmente tutte le nazionalità e le culture e coinvolge dunque anche le persone straniere, sia come vittime che come autori.
Le informazioni qui riportate vogliono fornire delle indicazioni alle vittime straniere di violenza domestica, per chiarire quali siano le implicazioni per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno in Svizzera.
(art. 50 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 LStr e art. 77 OASA)
Nell'ambito del matrimonio o, più in generale, della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, può sussistere anche dopo lo scioglimento della comunità familiare a determinate condizioni:
Secondo il Tribunale federale, la violenza domestica è considerata come una ragione personale grave ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LStr quando la coabitazione minaccia gravemente l'integrità della persona ammessa in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e, di conseguenza, la continuazione della relazione matrimoniale non è più ragionevolmente esigibile. Tuttavia, la violenza domestica subita deve rivestire "una certa intensità" (cfr. DTF 2C_460/2009, consid. 5.3).
Qualora venga fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio, l'Ufficio della migrazione cantonale può esigere una prova (art. 77 cpv. 5 OASA).
Come indizi di violenza valgono in particolare (art. 77 cpv. 6 OASA):
Presentando questi documenti all'Ufficio della migrazione, si potranno avvalorare le proprie motivazioni per chiedere una proroga del permesso di dimora in Svizzera. A tali documenti possono venir aggiunte le indicazioni e le informazioni fornite da organizzazioni specializzate (p. es. centri di assistenza e consulenza per le vittime, case per donne maltrattate, ecc.) (art. 77 cpv. 6bis OASA).
La vittima di violenza domestica deve collaborare con le autorità cantonali della migrazione nell'accertamento dei fatti determinanti, in particolare fornendo la necessaria documentazione come: rapporti di polizia ben circostanziati, condanne penali dell'aggressore, ecc.
All'Ufficio della migrazione cantonale deve essere inoltrata una domanda per la concessione di un permesso per un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). In seguito, il Cantone valuta se siano dati gli estremi per proporre il rilascio del permesso, in particolare per il motivo di violenza all'interno della comunità familiare.
Il Cantone può emanare un avviso favorevole, che verrà inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione, il quale decide se accordare il permesso richiesto.