Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Facendo clic sul "+" appare il testo della risposta.
No, la Legge è applicabile anche a Comuni, enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria, organismi incaricati di compiti pubblici (ad esempio AET, EOC, USI, SUPSI, ACR, Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, patriziati, parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, FART ecc.).
Sì, basta avere la capacità di discernimento.
No, la domanda deve essere presentata per iscritto, anche via email o fax. Sono disponibili degli appositi formulari.
No, la domanda deve essere presentata in lingua italiana.
No, la domanda di accesso non deve essere motivata.
I documenti ufficiali possono essere consultati presso l'autorità che li detiene, ottenuti in copia (facendo capo alla fotocopiatrice dell'autorità oppure a mezzi di riproduzione propri), ricevuti al proprio domicilio oppure ad un altro luogo di propria scelta.
All'autorità che ha stilato il documento ufficiale o che lo ha ricevuto come destinataria principale.
No, le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite. Viene percepito un emolumento solo se sono effettuate delle riproduzioni oppure l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza.
No, la Legge si applica anche ai documenti ufficiali confezionati in precedenza, allo stato in cui si trovano.
No, alle procedure in corso si applicano si applicano le relative leggi.
Entro 15 giorni, prorogabili di 15 giorni (se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire) oppure prorogabili del tempo necessario (se la domanda concerne documenti che contengono dati personali e che richiedono chiarimenti della situazione giuridica). L'autorità deve informare di queste proroghe dei termini.
Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui l'autorità dispone per prendere posizione è possibile presentare una domanda di mediazione alla Commissione indipendente oppure chiedere all'autorità di emanare una decisione formale.