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Giurisprudenza

Tribunale federale

Tribunale cantonale amministrativo

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

2023

  • Decisione 2022.3 del 9 novembre 2023La decisione verte sul ricorso di una persona nei confronti di un’autorità comunale volto ad ottenere l’accesso al registro degli indici comunale. La CPDT ha respinto il ricorso ritenendo applicabile al caso concreto l’art. 38b cpv. 3 LE, norma speciale contenente una condizione divergente al diritto di accesso rispetto a quanto stabilito dalla LIT (cfr. art. l’art. 3 cpv. 3 lett. b LIT). La CPDT ha quindi dichiarato che l’esame del gravame contro il diniego dell’accesso ai documenti richiesti esula dalla sua competenza.
  • Decisione 2021.09 del 17 agosto 2023La pronunzia ha per oggetto la domanda di una persona posta ad un’autorità comunale, volta ad ottenere l’accesso ad un estratto verbale della Commissione petizioni. La CPDT ha respinto il ricorso, con l’argomentazione che il verbale della seduta a porte chiuse della Commissione delle petizioni, rientra nella riserva di cui all’art. 4 cpv. 1 LIT ed è dunque inaccessibile.
  • Decisione 2020.01 del 31 maggio 2023La decisione ha per oggetto un ricorso presentato da un sindacato, volto ad ottenere l’accesso illimitato al ricapitolativo delle offerte pervenuto all’autorità cantonale riguardante un concorso cantonale. La CPDT ha accolto il ricorso e concesso l’accesso completo ai documenti richiesti e specificati dalla richiedente, con l’argomentazione che la limitazione al diritto di accesso conseguito dall’autorità sulla base degli art. 10 cpv. 1 lett. f e 11 LIT non può essere tutelata. In concreto i terzi consultati contrari a concedere l’accesso al documento richiesto non hanno sufficientemente motivato la propria posizione. In particolare non hanno precisato le informazioni commercialmente rilevanti per i quali sussiste la volontà di segretezza e l’eventuale impatto, rispettivamente danno, che possa avere la rivelazione di tal informazioni sulla competitività della loro azienda. Tale aspetto nemmeno è stato debitamente approfondito dall’autorità cantonale.

2022

  • Decisione 2021.30 del 23 dicembre 2022La decisione tratta di un ricorso, inoltrato da una persona nei confronti di un’autorità comunale avverso il diniego di accesso alla documentazione richiesta inerente l’edificazione di alloggi per anziani autosufficienti sul territorio comunale. La CPDT ha respinto il ricorso, affermando che i documenti richiesti dal ricorrente non sono in possesso dell’autorità comunale in quanto non esistenti. In quanto inesistenti risulta inoltre esclusa la possibilità per l'amministrazione ad allestire un documento ex novo (cfr. messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 8 LIT, n. 1.1.). Non sussistendo in concreto tale documentazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LIT non può essere accolta la pretesa del ricorrente. 
  • Decisione 2021.26 del 12 dicembre 2022La decisione riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di un’autorità cantonale, volta ad ottenere l’accesso a documenti, rapporti e statistiche concernenti misure d’assistenza e di inserimento sociale. La CPDT ha respinto il ricorso affermando che alcuni dei documenti richiesti sono accessibili sul sito internet dell’autorità cantonale preposta. Trattandosi di documenti pubblicati, e pertanto liberamente accessibili ad ogni persona, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT). Relativamente ai restanti dati richiesti, la CPDT ha rilevato che questi dati non sono contenuti in alcun documento ufficiale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LIT, quindi la pretesa della ricorrente non può essere accolta.
  • Decisione 2016.2 del 23 giugno 2022La decisione riguarda un ricorso di una persona contro la decisione dell’autorità cantonale mediante la quale le ha negato l’accesso a documenti inerenti una procedura edilizia. La CPDT ha accolto il ricorso e concesso l’accesso completo ai documenti richiesti e specificati dal richiedente, con l’argomentazione che l’avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed esclude di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LIT e 10 cpv. 1 RLIT. Per quanto attiene la restante documentazione richiesta e non facente parte della domanda di costruzione, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del proprietario o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. In particolare la sfera privata e familiare del proprietario ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà non è toccata. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del dritto di accesso previste agli art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e 12 LIT non sono in concreto adempiute.
  • Decisione 2016.1 del 23 giugno 2022La decisione verte sul ricorso presentato da una persona consultata (art. 14 LIT) contro la concessione, da parte dell’autorità comunale, dell’accesso a documenti inerenti una procedura edilizia a favore del richiedente originario (art. 9 LIT). La CPDT ha respinto il ricorso e confermato l’accesso completo ai documenti richiesti e specificati dal richiedente, con l’argomentazione che l’avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione ha reso di dominio pubblico la relativa documentazione ed esclude di per sé la legittimità al segreto della documentazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LIT e 10 cpv. 1 RLIT. Per quanto attiene la restante documentazione richiesta e non facente parte della domanda di costruzione, la CPDT ha precisato che questa non contiene nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del ricorrente o di terze persone. Non permette di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. Non tocca la sfera privata e familiare dell’interessato ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del dritto di accesso previste agli artt. 10 cpv. 1 lett. e LIT e 12 LIT non sono in concreto adempiute.

2021

  • Decisione 2019.11 del 23 agosto 2021La decisione concerne una domanda di accesso alla distinta dei giustificativi delle spese della voce contabile a consuntivo "spese di rappresentanza" relativa agli anni 2013-2017 e dei giustificativi contabili delle previsioni delle spese di rappresentanza a preventivo 2019 riguardante specifici Dipartimenti del Cantone. La CPDT ha stabilito che la richiesta dei documenti deve essere parzialmente accolta, confermando il diritto di accedere alla distinta dei giustificativi delle spese della voce contabile a consuntivo “spese di rappresentanza” relativa agli anni 2013-2017, ritenuti documenti ufficiali ex art. 8 LIT e non essendo dati motivi di diniego ex l’art. 10 LIT e non essendo applicabili le disposizioni speciali di cui all’art. 3 LIT. L’accesso ai giustificativi contabili delle previsioni delle spese di rappresentanza a preventivo 2019 è invece stato negato, perché non ancora esistenti.
  • Decisione 2021.2 del 1° marzo 2021La pronunzia ha per oggetto la domanda di una persona posta ad una scuola universitaria, volta ad ottenere l’accesso documentale concernente l’accordo stipulato fra due consorzi per l’accesso alla ricerca e alla pubblicazione in Open Access. Preso atto che il richiedente ha postulato tardivamente l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LIT, la CPDT ha respinto il ricorso.
  • Decisione 2020.5 del 26 gennaio 2021La decisione ha per oggetto un ricorso di due cittadini per denegata giustizia nei confronti di una parrocchia e la sua diocesi riguardo la richiesta d’accesso a specifiche direttive e linee guida. Il CPDT ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per carenza di capacità processuale di uno dei cittadini, mentre per la parte restante, ha stralciato dai ruoli il ricorso in quanto divenuto privo d’oggetto, non essendo l’autorità ecclesiastica in possesso dei documenti richiesti.

2020

  • Decisione 2020.4 del 26 novembre 2020La decisione concerne il ricorso di un cittadino contro il diniego, da parte di un’autorità comunale, di accedere a dei documenti relativi ad una denuncia per dei manufatti non contemplati dalla domanda di costruzione rilasciata allo stesso. La CPDT ha appurato che vi è una procedura edilizia in corso nei confronti del ricorrente ai sensi della legge edilizia cantonale e che pertanto un eventuale accesso agli atti è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa. Il ricorso è stato pertanto respinto.
  • Decisione 2019.7 del 30 luglio 2020Ricorso respinto contro una decisione negativa di accesso alla documentazione inerente lavori eseguiti da un consorzio. È stato negato l’accesso al listino posa materiali con prezzi e fatture pagate dalla ditta subappaltatrice poiché non in possesso del consorzio ma rilevanti del rapporto giuridico tra la società deliberataria e i suoi subappaltatori. L’accesso alle copie delle dichiarazioni d'idoneità degli offerenti presenti a vario titolo sul cantiere è stato negato a causa di un procedimento contravvenzionale in corso davanti all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (art. 3 cpv. 1 LIT).
  • Decisione 2019.8 del 28 maggio 2020La decisione concerne il ricorso di un cittadino contro la decisione di rifiuto, da parte dell’autorità responsabile, di accedere a della documentazione da essa elaborata. L’autorità responsabile ha motivato la propria decisione indicando di non essere soggetta alla LIT. La CPDT ha tuttavia ritenuto che tale autorità deve essere considerata come un ente privato che svolge dei compiti di interesse pubblico, e quindi soggetto alla LIT. Il ricorso è stato pertanto accolto.
  • Decisione 2019.5 del 28 maggio 2020La decisione riguarda l’atto ricorsuale di un cittadino contro la concessione, da parte dell’autorità comunale, dell’accesso a della documentazione inerente alla ristrutturazione della sua abitazione. La CPDT ha accolto il ricorso, annullando la decisione dell’autorità comunale e rinviando gli atti alla stessa per nuova decisione, previo completamento dell’istruttoria. La Commissione ha difatti ritenuto che l’accesso agli atti della domanda di costruzione relativa a un determinato fondo pone diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e in particolare della protezione dei dati personali. L’autorità comunale cui viene presentata una simile domanda di accesso deve verificare se sussiste un’eccezione al diritto di accesso secondo l’art. 10 cpv. 1 LIT ed esaminare la possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nell’incarto. La CPDT ha considerato che nel caso in esame l’autorità comunale non ha proceduto nel modo appena descritto. Per questo motivo, ha accolto il ricorso.
  • Decisione 2017.3 del 22 maggio 2020Nuova decisione a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo della precedente sentenza (STA.52.2018.524 del 14 novembre 2019). Rinvio degli atti all’autorità comunale affinché previo completamento dell'istruttoria da esperire come esposto nei considerandi della sentenza della Corte cantonale (cfr. consid. 6-8).
  • Decisione 2017.2 del 22 maggio 2020Nuova decisione a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo della precedente sentenza (STA.52.2018.525 del 14 novembre 2019). Rinvio degli atti all’autorità comunale affinché previo completamento dell'istruttoria da esperire come esposto nei considerandi della sentenza della Corte cantonale (cfr. consid. 7-9).
  • Decisione 2019.6 del 4 maggio 2020Ricorso per denegata giustizia. Nelle more del procedimento l’autorità ha emanato la decisione e quindi il ricorso è stato stralciato in quanto divenuto privo di oggetto.
  • Decisione 2019.4 del 4 maggio 2020Ricorso per denegata giustizia accolto. Poco importa se in sede di risposta l’autorità abbia già fatto intendere di respingere le richieste del ricorrente, poiché tale determinazione deve essere contenuta in una decisione formale, motivata ed impugnabile.
  • Decisione 2019.3 del 4 maggio 2020Ricorso per denegata giustizia. Nelle more del procedimento l’autorità ha emanato la decisione e quindi il ricorso è stato stralciato in quanto divenuto privo di oggetto.
  • Decisione 2019.2 del 4 maggio 2020Ricorso per denegata giustizia. Nelle more del procedimento l’autorità ha emanato la decisione e quindi il ricorso è stato stralciato in quanto divenuto privo di oggetto.
  • Decisione 2019.1 del 4 maggio 2020Ricorso per denegata giustizia. La LIT non è applicabile ad una cassa malati privata (art. 2 LIT).
  • Decisione LIT.2018.6 del 4 marzo 2020Ricusa dell’intera Commissione di mediazione indipendente LIT, che sebbene non sia un tribunale ma un organo al quale la legge assegna competenze conciliative (art. 17 e 18 LIT), è anch’essa comunque tenuta a rispettare il requisito dell'imparzialità, valutata secondo le specificità della fattispecie. In casu non vi sono elementi per accogliere l’istanza di ricusa. Il verbale con il quale la Commissione di mediazione indipendente LIT constata l’esito della conciliazione non è un atto impugnabile.
  • Decisione LIT.2018.5 del 4 maggio 2020La documentazione attestante il risultato di un’ispezione fiscale non appartiene ai documenti accessibili poiché le norme della legislazione speciale (legge federale sull’imposta federale diretta, legge federale sull’armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei Comuni, legge tributaria) non ne permettono la trasmissione (art. 3 cpv. 3 LIT).
  • Decisione LIT.2018.4 del 4 maggio 2020Se una domanda di accesso verte simultaneamente su un documento ufficiale che racchiude dati personali del richiedente e dati di terzi, la stessa dev'essere trattata in base alla LPDP e l'organo responsabile può pertanto rifiutarne la trasmissione a tutela degli interessi preponderanti di questi terzi (art. 24 cpv. 1 LPDP). Ne consegue che l'accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali del richiedente può finanche essere negato allorquando sussistono e vi si oppongono contemporaneamente interessi prevalenti di terzi. Nel caso concreto l’anonimizzazione è sufficiente. Inoltre, l’accesso ad un documento inesistente dal punto di vista materiale non può che essere respinto (cfr. art. 8 cpv. 2 LIT).
  • Decisione LIT.2018.2 del 4 maggio 2020La richiesta di documenti in ambito di smaltimento dei rifiuti deve essere accolta siccome all’interesse del pubblico all'informazione in questo settore dell'amministrazione va riconosciuta un'importanza preponderante rispetto a quello dell’impresa privata alla tutela dei suoi dati (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). In questo specifico ambito, l'interesse alla consultazione del documento richiesto è volta a garantire – oltre alla libera formazione dell'opinione pubblica – anche una sorta di controllo da parte dell’amministrato sull’operato di un’autorità sottoposta al regime legale instaurato dalla LIT. L’interesse alla trasparenza appare pertanto prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

2019

  • Decisione LIT.2018.7 del 9 agosto 2019La delega di cui all'art. 4 cpv. 2 LIT risulta essere una sorta di "delega in bianco" - utilizzata dal Governo una volta entrata in vigore la legge senza che i materiali legislativi contribuiscano a delimitarne sufficientemente la portata - che risulta incompatibile con il principio costituzionale della separazione dei poteri. Ne consegue che l’esclusione dal diritto di accesso degli “atti del personale” fondata sulla predetta delega legislativa non può essere tutelata.
  • Decisione LIT.2017.4 del 9 agosto 2019Qualora il documento è pubblicato (o viene pubblicato nelle more procedurali) su una pagina Internet del Cantone, il diritto di consultazione è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT). La LIT non prevede un ordine di priorità nella modalità dello svolgimento del diritto di accesso (consultazione sul posto, ottenimento copia cartacea o via mail), però il diritto ad ottenere delle copie è un corollario al diritto d’accesso e non può essere rifiutato salvo che per motivi pertinenti. Il diritto d’accesso non può essere negato sulla base del diritto d’autore o di un altro diritto inerente la proprietà intellettuale.
  • Decisione LIT.2018.3 del 23 gennaio 2019La richiesta di documenti relativi ad un procedimento volto a conferire obbligatorietà ad un contratto collettivo di lavoro ancora pendente non possono essere resi accessibili giusta l’art. 3 LIT.
  • Decisione LIT.2018.1 del 23 gennaio 2019Quando la Commissione di disciplina degli avvocati opera come autorità decidente su procedure disciplinari avverso avvocati deve essere considerata alla stregua di un’autorità giudiziaria che può prevalersi dell’art. 2 cpv. 1 lett. c LIT escludendo quindi l’accesso agli atti procedurali e alle proprie sentenze.

2018

  • Decisione LIT.2017.5 del 18 ottobre 2018Criteri per la commisurazione degli emolumenti (art. 16 cpv. 2 LIT e allegato RLIT).
  • Decisione LIT.2017.8 del 10 dicembre 2018Condizioni affinché un’associazione di diritto privato che svolge compiti pubblici possa essere sottoposta al regime della LIT (art. 2 cpv. 1 lett. e LIT).
  • Decisione LIT.2017.7 del 16 novembre 2018Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2017.6 del 3 ottobre 2018Ricorso per denegata giustizia. Ritenuto che il termine disposto dall’art. 15 LIT non è assoluto e che ritardi dovuti alla mole di lavoro, alla complessità della vertenza o ad altre circostanze sono ammissibili, d’altra parte l’autorità comunale non può procrastinare a suo piacimento la decisione sulla domanda di accesso atti.
  • Decisione LIT.2017.3 del 28 settembre 2018La domanda d'accesso non dev'essere motivata (art 13 LIT). I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT). Annullata dalla decisione 52.2018.524 del Tribunale cantonale amministrativo.
  • Decisione LIT.2017.2 del 28 settembre 2018La domanda d'accesso non dev'essere motivata (art 13 LIT). I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT). Annullata dalla decisione 52.2018.525 del Tribunale cantonale amministrativo.
  • Decisione LIT.2016.6 del 17 settembre 2018I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT), la cui utilizzazione è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT). L’accesso a documenti ufficiali è escluso solo se questi riguardano procedimenti in corso (art. 3 LIT) ma non per procedimenti conclusi. Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2016.2 del 17 settembre 2018I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT), la cui utilizzazione è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT). L’accesso a documenti ufficiali è escluso solo se questi riguardano procedimenti in corso (art. 3 LIT) ma non per procedimenti conclusi. Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2016.1 del 17 settembre 2018I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT), la cui utilizzazione è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT). L’accesso a documenti ufficiali è escluso solo se questi riguardano procedimenti in corso (art. 3 LIT) ma non per procedimenti conclusi. Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2017.1 del 12 giugno 2018Quando la Commissione di disciplina notarile opera come autorità decidente su procedure disciplinari avverso notai deve essere considerata alla stregua di un’autorità giudiziaria che può prevalersi dell’art. 2 cpv. 1 lett. c LIT escludendo quindi l’accesso agli atti procedurali e alle proprie sentenze.

2017

  • Decisione LIT.2016.4 del 23 marzo 2017La domanda d'accesso non dev'essere motivata (art 13 LIT). I documenti concernenti i controlli avvenuti su un cantiere sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2016.3 del 23 marzo 2017I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2015.6 del 3 gennaio 2017L’art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi, apparentemente antinomici, della trasparenza e della protezione dei dati personali. Criteri per determinare quale legge tra LPDP e LIT si applica in presenza di un documento ufficiale che contiene dati personali.
  • Decisione LIT.2015.2 del 3 gennaio 2017La LIT non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso. Se nelle more procedurali il procedimento è terminato la LIT è applicabile.

2016

  • Decisione LIT.2015.7 del 31 ottobre 2016La domanda d'accesso non dev'essere motivata (art 13 LIT). I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2015.4 del 29 luglio 2016L’asserita incompletezza della documentazione consegnata esula dalla latitudine di giudizio della Commissione per la protezione dei dati e la trasparenza.
  • Decisione LIT.2015.5 dell'11 marzo 2016Documenti contabili di un chiosco all’interno di un’infrastruttura pubblica sono documenti ufficiali ai sensi dell’art. 8 LIT accessibili perché la gestione del chiosco concerne l’adempimento di un compito pubblico giusta l’art 2 LIT.

2015

  • Decisione LIT.2014.6 del 19 novembre 2015Applicazione art. 14 LIT. La consultazione della terza persona deve avvenire non prima della decisione formale ex art. 19 LIT, bensì prima della presa di posizione ex art. 15 LIT. Conferma giurisprudenza accessibilità documentazione edilizia.
  • Decisione LIT.2014.1 del 13 novembre 2015Il documento della Commissione di mediazione indipendente LIT con il quale viene comunicato l’esito della mediazione non è una decisione impugnabile. Diritto di essere sentito e applicazione art. 14 LIT. Nozione di documento ufficiale e di documenti inaccessibili ex art. 4 cpv. 1 LIT. Contrapposizione interesse pubblico e interesse privato (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).
  • Decisione LIT.2014.3 del 14 ottobre 2015I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Nozione di interessi privati di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).
  • Decisione LIT 2014.2 del 14 ottobre 2015I documenti concernenti una domanda di costruzione sono documenti ufficiali (art. 8 LIT). Nozione di interessi privati di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).
  • Decisione LIT.2014.4 del 21 settembre 2015Procedura da seguire quando l’autorità intende concedere l’accesso a documenti contenenti dati di una terza persona. Interesse pubblico all’informazione preponderante rispetto alla protezione dei dati di terzi (art. 10 cpv. 1 lett e LIT).
  • Decisione LIT.2015.3 del 17 luglio 2015Ricorso per denegata giustizia. Stralcio della procedura a seguito dell’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 19 LIT.
  • Decisione del 1. aprile 2015Irricevibilità di un gravame siccome tardivo e mancante di motivazione e conclusioni (articoli 68 e 69 LPAmm).

2014

  • Decisione del 10 novembre 2014Art. 10 cpv. 1 lett. g LIT inapplicabile se una persona fornisce un’informazione liberamente, senza esservi obbligato, ma non precisa che tale informazione deve essere mantenuta segreta. La garanzia del segreto deve essere richiesta esplicitamente ed altrettanto esplicitamente accordata.

2013

  • Decisione del 23 dicembre 2013Procedura LIT in presenza di dati di una terza persona. Criteri di anonimizzazione.
  • Decisione del 23 dicembre 2013Procedura LIT in presenza di dati di una terza persona. Criteri di anonimizzazione.
  • Decisione del 25 novembre 2013I pareri espressi dal consulente del Gran Consiglio non sono documenti ufficiali accessibili.  Il rapporto della Commissione (che riprende le considerazioni contenute nei predetti pareri) redatto all’indirizzo del Gran Consiglio è invece un documento accessibile.