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Aiuto al perfezionamento professionale

Definizione

È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

Generalità

Il perfezionamento è considerato quale qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali possedute. Di regola il corso di perfezionamento si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.

Calcolo

Il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.

Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica. Se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa è computato un reddito netto annuo ipotetico di fr. 30'000 (a tempo pieno).

La possibilità di contributo dei genitori è calcolata in base al reddito disponibile di riferimento (RD), calcolato sull'unità di riferimento: richiedente, suoi genitori, suoi fratelli e sorelle ancora in prima formazione.
RD= reddito lordo (tutti i redditi presenti nella tassazione) + 1/15 della sostanza netta - premio medio di riferimento assicurazione malattia (calcolato annualmente dal Consiglio di Stato) - contributi sociali obbligatori - pensioni alimentari pagate - spese professionali fino a fr. 4'000 - interessi passivi privati fino a fr. 3'000.

Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento: il minimo vitale, il supplemento d'integrazione, i costi per l'alloggio.

Dell'ammontare risultante (RD-fabbisogno), il Consiglio di Stato decide annualmente la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. La stessa è stata definita secondo i seguenti parametri progressivi:

  1. nella misura del 30% sui primi fr. 30'000;
  2. nella misura del 50% sui successivi fr. 50'000;
  3. nella misura del 70% sul rimamente.

Nel caso di famiglie con genitori appartenenti a due economie domestiche separate, il genitore che non vive con il figlio metterà a disposizione il 70% di questo importo se non ha altri legami matrimoniali, il 50% se è risposato, il 20% se ha figli dal secondo matrimonio (il restante 80% sarà infatti destinato a questi ultimi).

Se il richiedente può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente (vedi art. 11 della LASt), la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

  •  ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;
  • ha lavorato nel Canton Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2’500;
  • ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d’età.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Opuscolo informativo

Formulario di richiesta per gli aiuti allo studio