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Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

Definizione

È assegno per sportivi d'élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.
Gli studenti che frequentano una scuola per sportivi d'élite o talenti artistici in Ticino sono considerati alla voce "Borse di studio".

Generalità

La frequenza di una scuola fuori Cantone è giustificata da comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte in Ticino ed in presenza, se è il caso, di un'attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d'élite. Il DECS definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d'élite e di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

Calcolo

Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000 annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio, come pure tutte le altre entrate certe.

Il reddito disponibile di riferimento (RD) è utilizzato quale parametro per la concessione di aiuti allo studio. È calcolato sull'unità di riferimento: richiedente, suoi genitori, suoi fratelli e sorelle ancora in prima formazione.
RD= reddito lordo (tutti i redditi presenti nella tassazione) + 1/15 della sostanza netta - premio medio di riferimento assicurazione malattia (calcolato annualmente dal Consiglio di Stato) - contributi sociali obbligatori - pensioni alimentari pagate - spese professionali fino a fr. 4'000 - interessi passivi privati fino a fr. 3'000.

Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento: il minimo vitale, il supplemento d'integrazione, i costi per l'alloggio.

Dell'ammontare risultante (RD-fabbisogno), il Consiglio di Stato decide annualmente la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. La stessa è stata definita secondo i seguenti parametri progressivi:

  1. nella misura del 30% sui primi fr. 30'000;
  2. nella misura del 50% sui successivi fr. 50'000;
  3. nella misura del 70% sul rimanente.

Nel caso di famiglie con genitori appartenenti a due economie domestiche separate, il genitore che non vive con il figlio metterà a disposizione il 70% di questo importo se non ha altri legami matrimoniali, il 50% se è risposato, il 20% se ha figli dal secondo matrimonio (il restante 80% sarà infatti destinato a questi ultimi).

Se il richiedente può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente (vedi art. 11 della LASt), la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

  • ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;
  • ha lavorato nel Canton Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2’500;
  • ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d’età.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Le spese di formazione sono formate da:

  1. minimo vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali cantonale emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito DSS) per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
  2. supplemento d'integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione dell'unità di riferimento;
  3. spesa per l'alloggio (importo forfettario) pari alla media tra il massimale della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per la quota parte di un alloggio occupato da tre persone nella Regione 3;
  4. pranzo fuori casa, pari a fr. 2'000, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a 20 minuti;
  5. spese di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici, al massimo di fr. 1'000 per studi all'estero;
  6. tassa scolastica al massimo di fr. 2'000 per studi all'estero e per la frequenza di scuole private;
  7. spese per libri e materiale scolastico pari a fr. 500 per scuole di grado secondario II e formazioni preparatorie e a fr. 1'000 per studi di grado terziario.


L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra le spese di formazione e le entrate del richiedente, del suo coniuge o partner e del contributo dei genitori.
L'importo annuo massimo è di fr. 20'000, con eventuale supplemento di fr. 4'000 per ogni figlio a carico della persona in formazione.

Nel caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrati o conviventi, oppure studenti che frequentano una scuola a tempo parziale svolgendo contemporaneamente un'attività lavorativa, il calcolo dell'assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti per gli assegni di riqualificazione professionale. Se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa è computato un reddito ipotetico netto annuo di fr. 30'000 (a tempo pieno).

 

Opuscolo informativo

Formulario di richiesta per gli aiuti allo studio