Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

L’assoggettato alla fonte può richiedere il ricalcolo dell’imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro oppure da altri debitori d’imposta o la tassazione ordinaria ulteriore.
Prima di procedere alla richiesta si consiglia di leggere attentamente le informazioni riportate di seguito.
Una volta concluso il processo di inoltro della richiesta la stessa non potrà più essere ritirata.

Quando posso inoltrare la richiesta?

Le richieste di ricalcolo dell'imposta alla fonte o di tassazione ordinaria ulteriore dovranno essere inoltrate per tramite degli appositi formulari elettronici e meglio andando ad interrogare - a dipendenza della tipologia della richiesta - i pulsanti di cui sotto (vedi "Richiesta online 1" o "Richiesta online 2").

Termine di inoltro per le rispettive richieste: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assoggettamento, come da articoli 109 e 210 LT e 89a e 137 LIFD.

Con la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte entrata in vigore con effetto 1.1.2021 sono state create le basi legali necessarie per eliminare eventuali differenze di imposizione tra le persone assoggettate alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria.

La nuova regolamentazione ha confermato la possibilità di procedere alla modifica dell'imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro e dagli altri debitori d'imposta direttamente tramite il ricalcolo da parte dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, oppure, per le casistiche più complesse, tramite una vera e propria tassazione ordinaria ulteriore.

Per le persone residenti in Ticino al 31.12 si procede alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria nei seguenti casi:

  • Il reddito da attività lucrativa dipendente supera i CHF 120'000 lordi annui, sia esso riferito al contribuente e/o al coniuge/partner registrato.
  • Si dispongono altri proventi assoggettati in via ordinaria.
  • Durante l'anno l'assoggettato alla fonte passa al beneficio di un permesso C di domicilio.

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

Le persone residenti in Ticino che non ricadono nei parametri che impongono la tassazione ordinaria obbligatoria possono tuttavia richiedere di essere sottoposti a tale procedura.
La richiesta, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assoggettamento, una volta inoltrata non potrà più essere ritirata e varrà anche per gli anni a seguire.

In caso di richiesta e successivo mancato inoltro del modulo della dichiarazione ordinaria, l'autorità di tassazione procederà con la tassazione d'ufficio.

L'imposta alla fonte prelevata dal datore di lavoro sarà computata senza interessi sul dovuto d'imposta in via ordinaria.

La richiesta di tassazione ordinaria ulteriore non esenta il datore di lavoro dalla trattenuta alla fonte che sarà in tal caso considerata quale acconto sull'imposta ordinaria.

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

Al fine di semplificare le richieste di modifica dell'imposta alla fonte e l'evasione delle medesime il Cantone Ticino permetterà ai residenti detentori di un permesso B di richiedere anche in futuro il semplice ricalcolo dell'imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro.

Tale procedura semplificata sarà possibile per le seguenti casistiche:

  • Trattenuta dell'imposta alla fonte operata dal datore di lavoro non corretta
  • Tabella applicata dal datore di lavoro non corretta

freccia  [vai alla Richiesta online 1]

 

  • Richiesta di deduzioni supplementari a titolo di:
    - versamenti straordinari al II° pilastro
    - versamenti III° pilastro A
    - versamenti a titolo di contributi alimentari.

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

I residenti fiscali esteri possono richiedere il ricalcolo dell'imposta alla fonte oppure la tassazione ordinaria ulteriore se almeno il 90% dei loro redditi risultano essere imponibili in Svizzera.

I lavoratori che ricadono sotto l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 23.12.2020 non possono più richiedere la tassazione ordinaria ulteriore in quanto, secondo l’art. 3 par. 3 del suddetto accordo, l’imposta alla fonte è definitiva.

Il ricalcolo dell'imposta alla fonte o la tassazione ordinaria ulteriore terranno conto, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, di tutti i redditi mondiali (reddito da titoli, valore locativo dell’abitazione primaria, e ogni altro reddito percepito nello Stato di residenza e/o altrove).
A tal fine il richiedente dovrà procedere alla notifica di tutti i redditi mondiali percepiti e all'inoltro della relativa documentazione.

La richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno.
L'autorità di tassazione, anche in assenza di una successiva richiesta, ha comunque la facoltà di procedere negli anni successivi alla tassazione ordinaria se dagli accertamenti effettuati dovessero emergere proventi mondiali che comportano una tassazione a sfavore del contribuente (art. 99b LIFD).

Le persone residenti all'estero hanno facoltà di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se almeno il 90% dei loro redditi risulta imponibile in Svizzera.

La richiesta è da effettuare ogni anno tramite il presente portale entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

In caso di richiesta e successivo mancato inoltro del modulo della dichiarazione ordinaria, l'autorità di tassazione procederà con la tassazione d'ufficio.

L'imposta alla fonte prelevata dal datore di lavoro sarà computata senza interessi sul dovuto d'imposta in via ordinaria.

La richiesta di tassazione ordinaria ulteriore non esenta il datore di lavoro dalla trattenuta alla fonte che sarà in tal caso considerata quale acconto sull'imposta ordinaria.

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

In talune casistiche la Divisione delle contribuzioni permetterà ai residenti esteri di beneficiare del semplice meccanismo della correzione dell'aliquota senza dover procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale ulteriore.

In particolare sarà possibile per i frontalieri e gli altri residenti esteri richiedere il semplice ricalcolo dell'imposta alla fonte per le seguenti casistiche:

  • Trattenuta dell'imposta alla fonte operata dal datore di lavoro non corretta
  • Tabella applicata dal datore di lavoro non corretta

freccia  [vai alla Richiesta online 1]

 

  • Richiesta di deduzioni supplementari per contributi alimentari

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

Previo raggiungimento del limite del 90% dei redditi imponibili in Svizzera tale procedura semplificata potrà essere estesa alle seguenti ulteriori casistiche:

  • deduzione di versamenti straordinari al IIº pilastro
  • deduzione di versamenti III° pilastro A

freccia  [vai alla Richiesta online 2]

Il ricalcolo dell'imposta alla fonte sarà eseguito tenendo conto ai fini dell'aliquota di tutti i redditi mondiali (reddito da titoli, valore locativo dell’abitazione primaria, e ogni altro reddito percepito nello Stato di residenza e/o altrove).

Per informazioni relative a:

  • Richieste di tassazione ordinaria ulteriore per permessi "B"

Ufficio circondariale di tassazione responsabile in base al Comune di residenza

Per informazioni relative a:

  • Richieste di ricalcolo dell'imposta alla fonte per detentori di permessi "G", "B" o "L"

Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 75 71
fax +41 91 814 75 79
dfe-ddc.uif(at)ti.ch
www.ti.ch/fonte

Richiesta online 1
Correzione dell’aliquota e/o della tabella di calcolo applicata

Richiesta di correzione strettamente correlata all’aliquota e/o alla tabella di calcolo applicata dal proprio datore di lavoro.

 

 

 Richiesta online  

 

 

Richiesta online 2
Correzione dell’imposizione alla fonte

Richiesta di correzione dell’imposizione alla fonte nel caso in cui un contribuente residente in Svizzera o all’estero volesse avvalersi della facoltà di richiedere deduzioni supplementari o deduzioni effettive (in sostituzione delle deduzioni forfettarie già contemplate nelle aliquote).

 Richiesta online