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Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un contratto tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti.

Il diritto svizzero del lavoro definisce natura e contenuti del contratto collettivo di lavoro, in particolare:

Art. 356-358 CO

Il Codice delle obbligazioni (CO) precisa che “Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati”.

LOCCL

La Legge federale concernente in conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) disciplina la procedura per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro.
Si noti infine che quale misura di accompagnamento all’Accordo sulla Libera circolazione delle persone è stato introdotto l’art. 1a LOCCL che prevede, in caso di abusi, “Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all’articolo 360b del Codice delle obbligazioni può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale alle disposizioni in materia di retribuzione minima e di corrispondente durata del lavoro, nonché controlli paritetici del contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato."