L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato:
di prevenire e comporre nei limiti del possibile le contestazioni collettive che possono sorgere circa le condizioni di lavoro e circa l'interpretazione di contratti collettivi o di contratti normali:
tra un fabbricante ed i propri operai oppure tra parecchi fabbricanti o sindacati padronali e gli operai o sindacati operai d'uno stesso mestiere;
tra commercianti o associazioni commerciali da una parte ed i rispettivi impiegati o associazioni d'impiegati dall'altra parte;
di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra le unioni professionali interessate (art. 356 CO e sgg.);
di redigere contratti normali di lavoro (art. 359 CO e sgg.);
di pronunciare a richiesta delle parte nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.