Sono considerati lavori in economie domestiche i lavori domestici e l’assistenza di anziani, bambini e malati.
Nel nostro Cantone per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private esiste sia il CNL, emanato dalla Confederazione ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011, che stabilisce i salari minimi obbligatori (Tipo A), sia il contratto CNL emanato dal Cantone per tutte le altre condizioni di lavoro quali la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze e ai giorni festivi, l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario in caso di malattia, l’indennizzo al lavoro straordinario, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro, ecc. (Tipo B).
I due CNL vengono applicati in maniera complementare, a maggior ragione considerato che il CNL emanato dalla Confederazione vale unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione minimo di 5 ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro.
Pagine in cui si descrivono diversi strumenti ausiliari e di sostegno per i datori di lavoro privati, volti a ridurre l’onere amministrativo relativo alla stipulazione e all’esecuzione del contratto di lavoro.