Con lo scioglimento la società entra in una nuova fase il cui unico scopo è quello di liquidare l’impresa. L’ultimo compito dei liquidatori, terminata la liquidazione, è di richiedere la radiazione dal registro di commercio (notifica della cancellazione) con cui si pubblicherà il motivo della cancellazione.
La società in accomandita continua ad esistere, benché radiata, fin quando ci sono attivi o passivi da liquidare e la responsabilità dei soci (che devono agire da liquidatori) non è limitata dal procedere immediatamente a dichiarare terminata la liquidazione. Per questo motivo è ammesso che la cancellazione sia richiesta contestualmente allo scioglimento. I soci notificheranno lo scioglimento della società (ad esempio) per loro decisione (consenso), notificheranno la nomina dei soci accomandatari a liquidatore e contestualmente notificheranno la radiazione della società dichiarando già terminata la liquidazione.
La liquidazione può terminare col trasferimento del patrimonio ad un altro ente giuridico. Si rinvia alla nuova iscrizione per ulteriori informazioni.
La liquidazione è esclusa se l’attività è continuata da un unico socio con una nuova ditta individuale. Il titolare della ditta che continua l’attività liquida i soci uscenti ed iscrive una nuova ditta individuale. La società in accomandita è radiata indicando che la società è continuata da un unico socio giusta l’art. 579 CO. La liquidazione è infine esclusa in caso di fusione o scissione.