Contrassegno per disabili
Il contrassegno di parcheggio per persone disabili viene rilasciato dalla Sezione della circolazione, Servizio conducenti. Gli appositi formulari possono essere richiesti a tale servizio.
Al momento dell’utilizzo il contrassegno deve essere apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
L’impiego del contrassegno di parcheggio è autorizzato unicamente nella misura in cui ne usufruisca il disabile medesimo o nel periodo durante il quale egli è trasportato o accompagnato.
Richiesta
Informazioni
Una netta riduzione della capacità di mobilità si manifesta qualora il disabile non possa, durevolmente o per un periodo transitorio di almeno 6 mesi, spostarsi a piedi su una distanza superiore ai 200 metri circa oppure debba ricorrere a mezzi ausiliari speciali.
La compromissione della capacità di mobilità può essere originata dall’apparato locomotorio (impedimento diretto) o dal sistema cardiocircolatorio (impedimento indiretto). La natura di tale riduzione deve essere comprovata da un certificato medico (art. 20a cpv. 5 ONC). L’autorità può inoltre richiedere un preavviso al medico cantonale.
Il contrassegno permette di parcheggiare 3 ore al massimo e nella misura in cui il resto del traffico non sia messo in pericolo o inutilmente ostacolato:
- 3 ore: in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
- 2 ore: nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni;
- nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.
I divieti di parcheggio conformemente all’art. 19 cpv. 2 e 3 ONC devono essere in ogni caso osservati. Il parcheggio è conseguentemente sempre vietato
- dove la fermata non è permessa (art. 18 ONC);
- in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e dossi;
- nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
- nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
- alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 m prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo;
- alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.
- sulle strade principali fuori delle località;
- sulle strade principali all’interno delle località se non resta più lo spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
- sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori dalle località e a meno di 20 m all’interno delle stesse;
- sui ponti;
- davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. Sulle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione di altri veicoli non ne è intralciata.
Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, privati o pubblici, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo, anche se si tratta di posteggi a pagamento. Nell’utilizzo del contrassegno di parcheggio occorre tenere in considerazione le necessità di carico e scarico delle merci.
La validità del contrassegno di parcheggio è limitata. Essa è fissata dal Servizio competente (durata massima 5 anni). Il contrassegno è rinnovabile su richiesta. Per le infermità transitorie è necessario allegare alla richiesta un certificato medico stilato non più di 4 settimane prima. La durata minima dell’autorizzazione è di 6 mesi.
Il contrassegno di parcheggio è valido su tutto il territorio svizzero e nei Paesi che hanno aderito alle raccomandazioni della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti. Il riconoscimento all’estero dei contrassegni di parcheggio delle organizzazioni che trasportano in maniera dimostrabile persone disabili è di competenza dello Stato in questione.
L’impiego abusivo del contrassegno e le infrazioni alle regole sopra elencate possono, a dipendenza della gravità del caso, comportare l’adozione di una multa, di un ammonimento o la revoca del contrassegno. L’autorità di rilascio pronuncia l’ammonimento o la revoca sulla base delle proprie constatazioni o di un rapporto degli organi di controllo. Un nuovo permesso non può di regola essere rilasciato allo stesso titolare prima del termine di un anno.