Rifiuto dell’ammissione alla guida
La domanda di rilascio di una licenza è respinta se il candidato non dispone dei requisiti stabiliti dalla legge (art. 14 LCStr). In particolare l’ammissione alla guida non può essere concessa se il richiedente non ha attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore, soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida oppure non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCStr). Il rifiuto in questi casi è applicato per una durata indeterminata e dispone precise condizioni per l’accoglimento di una nuova domanda di ammissione alla guida.
Il rifiuto è applicato per una durata di almeno sei mesi nei confronti di coloro che guidano un veicolo a motore senza essere titolari di una licenza di condurre. Il periodo di attesa decorre dall’infrazione o dal raggiungimento dell’età minima legale (art. 15 cpv. e LCStr).