Collaudi e ispezioni periodiche
Collaudi
I natanti nuovi, o d’occasione mai usati in Svizzera, prima di essere immatricolati devono essere sottoposti al collaudo. Se sono muniti di motore, la cui potenza di propulsione supera i 40 kW, necessitano pure di un controllo delle emissioni sonore.
Non sono sottoposte al collaudo ufficiale, le imbarcazioni sportive (natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 94/25 CE), che sono state omologate in Svizzera e sono in possesso di un certificato tipo. In questo caso, l’importatore Svizzero o i cantieri nautici autorizzati dall’autorità competente, possono compilare i verbali ed eseguire i collaudi come prescritto dall’art. 100a ONI e dalle relative Direttive.
Informazioni
I natanti in circolazione e i natanti fuori circolazione, prima di essere immatricolati, devono essere sottoposti all’ispezione periodica, se non rientrano nei termini stabiliti.
I natanti collaudati sono sottoposte a ispezioni periodiche ad intervalli regolari.
La frequenza è la seguente:
- sei anni per i natanti non motorizzati;
- due anni per i natanti da noleggio;
- tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto merci e altri natanti (a motore).
L’equipaggiamento minimo e i mezzi di salvataggio per i natanti sono prescritti dagli articoli 131, 132 e 134 e relativi allegati dell’Ordinanza sulla navigazione interna (ONI) dell’8 novembre 1978 (RS-747.291.1).
Impianti gas liquefatti sui natanti
Il controllo deve essere eseguito a intervalli di 3 anni (eseguito da uno specialista autorizzato).
Installazione elettrica sui natanti
Il controllo è obbligatorio ogni 10 anni. La validità è limitata a soli 5 anni se vi è un cambio di detentore.
(Eseguito da una ditta professionista del ramo).