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Licenza di circolazione

Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:

  • la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
  • la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
  • la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
  • la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;
  • la licenza per i veicoli di riserva.

Rilascio

L'autorità d'immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:

All'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:

  • il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata,

All'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:

  • la vecchia licenza di circolazione;
  • in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.

Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.

La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.

I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione e le targhe.

Validità

La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV1. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC.

Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.

 

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