La norma di riferimento in tema di organizzazione di quartieri e frazioni è l’art. 4 LOC:
Art. 4 1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.
2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.
3L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.
4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.
5Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.
Questo articolo è stato progressivamente adattato in relazione ai processi aggregativi e alle relative sollecitazioni di promuovere forme organizzative di contatto tra le autorità comunali e le puntuali realtà locali, con particolare riferimento agli ex-comuni.
Per più informazioni si veda la documentazione allegata.
I link rinviano a esempi concreti di organizzazione nei singoli comuni.
Inoltre i comuni hanno la possibilità di istituire circondari elettorali per l'elezione del proprio Consiglio comunale in base all'art. 77 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per favorire la rappresentanza dei vari comparti di territorio nel legislativo. I circondari elettorali non possono essere previsti per l'elezione del Municipio e vanno inseriti nel regolamento comunale.