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Quartieri e frazioni

Basi legali

La norma di riferimento in tema di organizzazione di quartieri e frazioni è l’art. 4 LOC:

Art. 4 1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.

2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.

3L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.

5Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.

Questo articolo è stato progressivamente adattato in relazione ai processi aggregativi e alle relative sollecitazioni di promuovere forme organizzative di contatto tra le autorità comunali e le puntuali realtà locali, con particolare riferimento agli ex-comuni.

Per più informazioni si veda la documentazione allegata.
I link rinviano a esempi concreti di organizzazione nei singoli comuni.

Inoltre i comuni hanno la possibilità di istituire circondari elettorali per l'elezione del proprio Consiglio comunale in base all'art. 77 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per favorire la rappresentanza dei vari comparti di territorio nel legislativo. I circondari elettorali non possono essere previsti per l'elezione del Municipio e vanno inseriti nel regolamento comunale.

Regolamentazione

Principi

  • I comuni hanno la possibilità (non l'obbligo) di prevedere delle modalità per organizzare le proprie frazioni e/o quartieri e i relativi organi;
  • La regolamentazione è demandata ai singoli regolamenti comunali, con ampia libertà per ogni comune di organizzarsi in funzione delle proprie specificità ed esigenze;
  • La LOC si limita a fissare alcuni punti fermi:
    • gli organi di quartiere/frazione hanno unicamente funzione consultiva e propositiva
    • detti organi hanno il diritto a ricevere una risposta dal municipio alle proprie sollecitazioni
    • il municipio deve (obbligatoriamente) attivarsi nei tempi e nei modi prescritti dal ROC riguardo l'organizzazione di quartieri e/o frazioni
  • Per ogni altro aspetto di funzionamento, finanziamento e operativo è data autonomia ai comuni di regolamentare nel rispettivo ROC.

Esempio generico di regolamentazione

Art. X Commissione di quartiere

1. Il Municipio, all’inizio di ogni periodo amministrativo, entro il mese di luglio, nomina la Commissione di quartiere di … che starà in carica per l’intero quadriennio.

2. La Commissione si compone di almeno 7 membri.
Il Presidente della Commissione è nominato dal Municipio.
La Commissione designa un Vicepresidente e un Segretario.

3. La Commissione esercita esclusivamente funzioni consultive e propositive, su
questioni di interesse locale relative al quartiere.
Sarà consultata dal Municipio o si rivolgerà a quest’ultimo per esprimersi
su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari,
ambientali, sociali, di sicurezza pubblica e culturali.

4. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio tramite la
Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri, almeno 7 giorni
prima della seduta.

Osservazioni

Affinché gli organi di quartiere/frazione possano esercitare
pienamente il loro ruolo è essenziale che il municipio
si attivi nei termini e nei modi previsti dal ROC (che può ad es.
prevedere incontri quadriennali con la popolazione dei quartieri, ecc.).
Per il municipio vi é un obbligo di procedere come previsto dal ROC.

La legge prevede un diritto di risposta alle sollecitazioni
degli organi di quartiere. Sono i singoli comuni, tramite il loro
regolamento, a stabilire entro quando tale risposta deve essere
fornita. Si tratta di un diritto assimilabile a quello che deriva da una
petizione (art. 8 Cost. cant): i municipi hanno quindi un obbligo di
prendere posizione e rispondere, non però di procedere come
richiesto da commissioni/assemblee ecc.

Il Regolamento comunale potrebbe quindi anche prevedere un disposto
dal seguente tenore:
Il Municipio si attiva come previsto al cpv. … e risponde per iscritto alle
richieste degli organi di Quartiere/Frazione entro … giorni/mesi