Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Centri extrascolastici

I centri extrascolastici sono strutture che offrono un’accoglienza collettiva diurna, complementare alla famiglia e alla scuola, durante le fasce orarie extrascolastiche e durante le vacanze, a bambini che frequentano la scuola dell'obbligo. Sono principalmente rivolti a famiglie con esigenze di conciliabilità famiglia e lavoro/formazione o con necessità di carattere sociale. 

Aprire e gestire un centro extrascolastico

Quando è necessaria l'autorizzazione cantonale?

Gli enti senza scopo di lucro che vogliono organizzare delle attività di accoglienza extrascolastica rivolte a minori sotto i 12 anni, con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni all’anno, devono beneficiare dell’autorizzazione cantonale. 

Quali caratteristiche ha l’autorizzazione cantonale?

L’autorizzazione specifica il numero di minori che il centro può accogliere. Tuttavia, quando necessario, può essere richiesta una modifica all’autorizzazione. Un foglio ricapitolativo dell'autorizzazione deve essere esposto al centro, in posizione visibile all’utenza. 

Quale tipo di ente gestore può proporsi per l’avvio di un centro extrascolastico?

Per poter beneficiare dei sussidi cantonali l’ente gestore di un centro extrascolastico può essere pubblico o privato ma deve in ogni caso essere senza scopo di lucro. 

Quali sono i criteri da soddisfare per poter aprire un centro extrascolastico?

I criteri di autorizzazione e di sussidiamento possono essere forniti nel dettaglio dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG). 

Qui di seguito sono elencati gli ambiti sui quali gli organizzatori devono chinarsi nella definizione del proprio progetto: 

  • completezza della carta dei servizi e del progetto pedagogico;
  • attenzione nei confronti della cura e dello sviluppo fisico e mentale dei minori;
  • adeguatezza e formazione del personale, sia direttivo sia educativo;
  • qualità dell’alimentazione offerta ai bambini;
  • protezione della salute dei bambini e igiene degli spazi ;
  • funzionalità e organizzazione dell’arredamento, degli spazi e dei materiali;
  • accesso a spazi esterni adeguati;
  • procedure e protocolli di sicurezza;
  • sicurezza economica dell’ente e sostenibilità finanziaria del progetto.

Qual è l’iter da seguire per poter aprire un centro extrascolastico?

Il primo passo consiste nel prendere contatto con l’UFaG, competente per preavvisare e rinnovare il rilascio delle autorizzazioni.

In occasione del primo contatto, l’UFaG trasmetterà all’ente il documento "Linee guida e procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamigliare – Centri extrascolastici” che espone in maniera dettagliata l’iter di autorizzazione e i criteri da rispettare. 

Nel caso in cui l’ente volesse proseguire con l’avvio, sono previste come minimo le seguenti tappe:

  • un primo colloquio, durante il quale, fra le altre questioni, verrà chiesto all’ente di comprovare il fabbisogno di un centro nel territorio designato. Possono seguire altri incontri di accompagnamento e consulenza;
  • l’inoltro di una bozza di progetto, che andrà perfezionata e completata prima di inoltrare l’istanza di autorizzazione del centro;
  • una visita degli spazi identificati con l’ispettore dell'UFaG e con un funzionario dell’Ufficio di sanità, a cui seguirà, se tutti i criteri sono soddisfatti, l’approvazione da parte dell’UFaG dei piani logistici;
  • l'inoltro della documentazione e della modulistica per la richiesta di autorizzazione.

Al termine dell’iter completo, indicativamente entro 2 mesi dalla ricezione completa del dossier, verificati i requisiti e ricevuta tutta la documentazione, la DASF rilascerà un’autorizzazione.   

Un centro extrascolastico può beneficiare di sussidi? In quale misura?

  • Un centro extrascolastico può beneficiare di sussidi se rispetta, oltre ai criteri di autorizzazione, dei criteri di qualità e di funzionamento supplementari.
  • Per richiedere il sussidio è necessario effettuare una richiesta formale tramite l’apposita modulistica, che può essere richiesta all’UFaG. 
  • Il contributo di sussidio viene stabilito dall’UFaG a preventivo in base alle ore di lavoro pianificate per il personale educativo impiegato. Ogni ora pianificata viene moltiplicata per un contributo fisso orario. Il contributo fisso orario viene calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale educativo impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio.
  • Il contributo cantonale complessivo si ottiene moltiplicando il contributo fisso orario per il numero delle ore di lavoro effettive del personale educativo a consuntivo, in ogni caso non superiori a quelle massime indicate a preventivo. Ciò significa che sono i dati di preventivo (e non di consuntivo) che fanno stato per determinare il calcolo del sussidio massimo attraverso la determinazione del contributo fisso e delle ore massime di lavoro riconosciute del personale educativo. I dati di consuntivo serviranno per calcolare il sussidio effettivo per l’esercizio in questione, sulla base delle ore effettive del personale educativo registrate e riconosciute a consuntivo che non potranno essere superiori a quelle determinate in sede di preventivo (art. 47a RLfam).
  • Per la definizione del contributo fisso, l’UFaG tiene conto anche dei contributi comunali percepiti dall’ente organizzatore nell’ultimo esercizio consolidato.
  • I costi massimi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, al materiale didattico, ai salari del personale educativo, nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite Direttive del Dipartimento.

Con il Messaggio N. 7417 concernente la “Riforma cantonale fiscale e sociale”, in accordo con le associazioni economiche, sono state implementate varie misure di politica sociale, comprese quelle di sostegno alle strutture e alle famiglie.

A partire dal 2019 i centri extrascolastici, come anche i nidi dell’infanzia e le famiglie diurne, possono beneficiare di un supplemento di sussidio: l’aliquota di sussidiamento può variare tra il 40% e il 66% (vedi  art. 45, cpv. 2 RLFam) previo rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle Direttive in vigore.

A chi rivolgersi

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
Vicolo Santa Marta 2
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 54 51
fax dss_ufag.fax@ti.ch
dss-ufag@ti.ch

Divisione dell'azione sociale 
e delle famiglie

Per rendere più agevole la lettura dei contenuti del presente portale, i soggetti femminili e maschili sono stati designati con il genere maschile.

Per segnalazioni e domande riguardanti il sito:
dss-infosocialita(at)ti.ch

Vicolo Santa Marta 2
6501 Bellinzona 

Direzione e segreteria generale
tel. +41 91 814 54 30
dss-dasf(at)ti.ch

Newsletter Infosocialità