Nidi dell'infanzia e micro-nidi
I nidi e i micro-nidi sono strutture che offrono un’accoglienza collettiva diurna complementare alla famiglia e che accolgono contemporaneamente più di 5 bambini, di età compresa tra 0 e 4 anni, per più di 15 ore alla settimana. Il micro-nido si differenzia dal nido per le sue dimensioni più ridotte e per la sua ubicazione, di regola, in zone periferiche o all’interno di aziende. Sono principalmente rivolti a famiglie con esigenze di conciliabilità famiglia e lavoro/formazione o con necessità di carattere sociale.
Aprire e gestire un nido dell'infanzia
Quando è necessaria l'autorizzazione cantonale?
Gli enti senza scopo di lucro che vogliono organizzare delle attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola rivolte a minori sotto i 12 anni devono beneficiare dell’autorizzazione cantonale. I nidi dell’infanzia che hanno una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini e che sono aperti almeno 15 ore alla settimana rientrano in questa categoria.
Quali caratteristiche ha l’autorizzazione cantonale?
L’autorizzazione specifica il numero di minori che il nido può accogliere secondo le diverse fasce di età. Tuttavia, quando necessario, può essere richiesta una modifica dell’autorizzazione. Un foglio ricapitolativo dell'autorizzazione deve essere esposto al nido, in posizione visibile all’utenza.
Quale tipo di ente gestore può proporsi per l’avvio di un nido?
Per poter beneficiare dei sussidi cantonali l’ente gestore può essere pubblico o privato ma deve in ogni caso essere senza scopo di lucro.
Quali sono i criteri da soddisfare per poter aprire un nido?
I criteri di autorizzazione e di sussidiamento sono visionabili nel dettaglio nel documento “Linee guida e procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamigliare - Nidi dell'infanzia”.
Qui di seguito sono elencati gli ambiti che gli organizzatori devono approfondire in funzione dell'apertura di una struttura di accoglienza:
- completezza della carta dei servizi e del progetto pedagogico;
- attenzione rispetto alla cura e allo sviluppo fisico e mentale dei minori;
- adeguatezza e formazione del personale, sia direttivo sia educativo;
- qualità dell’alimentazione offerta ai bambini;
- protezione della salute dei bambini e igiene degli spazi ;
- funzionalità e organizzazione dell’arredamento, degli spazi e dei materiali;
- accesso a spazi esterni adeguati;
- procedure e protocolli di sicurezza;
- sicurezza economica dell’ente e sostenibilità finanziaria del progetto.
Qual è l’iter da seguire per poter aprire un nido?
Il primo passo consiste nel prendere contatto con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), competente per preavvisare e rinnovare il rilascio delle autorizzazioni.
In occasione del primo contatto, l’UFaG trasmetterà all’ente il documento “Linee guida e procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamigliare - Nidi dell'infanzia”, che espone in maniera dettagliata l’iter di autorizzazione e i criteri da rispettare:
- la convocazione a un primo colloquio durante il quale, fra le altre questioni, verrà chiesto all’ente di comprovare il fabbisogno di un nido nel territorio designato. Possono seguire altri incontri di accompagnamento e consulenza;
- l’invio di una bozza di progetto che andrà perfezionata e completata;
- una valutazione degli spazi identificati dai promotori con l’ispettore dell'UFaG e con un funzionario dell’Ufficio di sanità;
- l’inoltro dell’istanza di autorizzazione del nido.
Al termine dell’iter completo, indicativamente entro 2 mesi dalla ricezione completa del dossier, verificati i requisiti e ricevuta tutta la documentazione, la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF) rilascerà un’autorizzazione.
Il nido potrà accogliere bambini unicamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione cantonale.
Un nido dell’infanzia può beneficiare di sussidi? In quale misura?
- Un nido dell’infanzia (o un micro-nido) può beneficiare di sussidi se rispetta, oltre ai criteri di autorizzazione, dei criteri di qualità e di funzionamento supplementari.
- Per richiedere il sussidio è necessario effettuare una richiesta formale tramite l’apposita modulistica, che può essere richiesta all’UFaG.
- Il contributo di sussidio viene stabilito dall’UFaG a preventivo in base ai posti per gli ospiti, alla dotazione del personale educativo, degli stagiaire e degli apprendisti riconosciuti, e al tasso di occupazione delle giornate di esercizio. Il contributo fisso viene calcolato dividendo per le giornate di presenza massime stabilite a preventivo i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio.
- Il contributo cantonale complessivo si ottiene moltiplicando il contributo fisso per giornata di presenza per il numero delle giornate di presenza a consuntivo riconosciute, in ogni caso non superiori a quelle massime indicate a preventivo.
- Per la definizione del contributo fisso, l’UFaG tiene conto anche dei contributi comunali percepiti dall’ente organizzatore nell’ultimo esercizio consolidato.
- I costi massimi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, al materiale didattico, ai salari del personale educativo, nonché agli oneri sociali sono stabiliti dalle Direttive del Dipartimento.
Con il Messaggio N. 7417 concernente la “Riforma cantonale fiscale e sociale”, in accordo con le associazioni economiche, sono state implementate varie misure di politica sociale, comprese quelle di sostegno alle strutture e alle famiglie.
A partire dal 2019 i nidi dell’infanzia e i micro-nidi, come anche le famiglie diurne e i centri extrascolastici, possono beneficiare di un supplemento di sussidio: l’aliquota di sussidiamento può variare tra il 40% e il 66% (vedi artt. 26 e 26a RLFam) previo rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle Direttive in vigore.
Basi legali
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie del 9 gennaio 2023
- Direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi del 22 dicembre 2021
- Elenco delle formazioni riconosciute per l’organizzazione delle attività nei nidi e nei micro-nidi
Link e approfondimenti
- Associazione Ticinese delle strutture d’accoglienza per l’infanzia (ATAN)
- Kibesuisse
- QualiNido
- Linee guida di vigilanza nei Nidi dell’infanzia e nei Centri extrascolastici
- Sostenere l'inclusione nelle strutture d'accoglienza dell'infanzia - Informazioni orientative per i professionisti del settore
- Linee guida e procedure per l’autorizzazione e il riconoscimento di una struttura di accoglienza extrafamiliare - Nidi dell'infanzia
- Buone pratiche per la prevenzione e la promozione della salute nella prima infanzia - Raccomandazioni per le strutture d'accoglienza diurne collettive
- Per un'accoglienza di qualità - Guida pratica ad uso delle strutture della prima infanzia
- Linee di orientamento - La cura delle transizioni: approcci e metodologie per la co-educazione dei bambini e delle bambine tra famiglie e professionisti nei servizi per l’infanzia
- Quaderno di lavoro - La cura delle transizioni: processi, strumenti e pratiche per la co-educazione dei bambini e delle bambine tra famiglie e professionisti nei servizi per l’infanzia
- Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera