Contributi economici per la conciliabilità famiglia e lavoro/formazione
Esistono tre forme di aiuto che le famiglie residenti in Ticino possono richiedere se affidano i propri figli a nidi dell’infanzia, micro-nidi, famiglie diurne o centri extrascolastici riconosciuti dal Cantone, per motivi di conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi/formativi. I tre sussidi sono cumulabili e sono da richiedere direttamente alla struttura, che deduce il contributo dalla retta.
Aiuto universale per tutte le famiglie
Chi ha diritto all’aiuto universale?
Hanno diritto tutte le famiglie che fanno capo a una struttura o a un servizio di accoglienza del bambino riconosciuti, per motivi di conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi o formativi (eccezioni possono essere concesse per scopi di carattere sociale riconosciuti).
A quanto ammonta l’aiuto universale per i nidi e i micro-nidi?
L'aiuto ammonta a 100 fr. mensili per frequenze da 16 a 30 ore settimanali e a 200 fr. mensili per frequenze oltre le 30 ore settimanali. Sono necessarie almeno 3 settimane mensili di frequenza.
A quanto ammonta l’aiuto universale per famiglie diurne e i centri extrascolastici?
L'aiuto corrisponde al 20% della retta (esclusi pasti, trasferte, ecc.) fino a un massimo di 200 fr. mensili.
Come fare richiesta del contributo?
- Il contributo è da richiedere alla struttura o al servizio e viene dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori.
- Per beneficiarne è necessario presentare un attestato del datore di lavoro o un attestato di frequenza scolastica a dimostrazione del bisogno di conciliabilità.
- Nel caso in cui la frequenza sia motivata da un bisogno sociale è necessario presentare un certificato medico o di un servizio riconosciuto che attesti la necessità della presa in carico.
- L'attestato va consegnato entro 30 giorni dal collocamento e il contributo viene conteggiato a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il contributo viene conteggiato a partire dal mese in cui è stato consegnato l'attestato.
- I contributi percepiti in base a dati inesatti devono essere restituiti alla struttura o al servizio.
Basi legali
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell’infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie del 22 dicembre 2021
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sui contributi alle famiglie del 22 dicembre 2021
- Direttive sull’aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sui contributi alle famiglie del 12 settembre 2018