Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM)
La Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM), gestita dalla Fondazione Torriani, è un servizio socio-educativo che viene attivato quando un minorenne si trova in una situazione di crisi o di rischio tale da richiedere il suo allontanamento momentaneo dal domicilio oppure un intervento di sostegno intensivo nel luogo in cui vive. In situazioni d’urgenza, l’intervento avviene anche fuori orario.
In quali situazioni viene attivata la CSUM?
Il servizio viene attivato in caso di:
- grave conflittualità o inadeguatezza nel contesto di vita del minorenne;
- comportamenti a rischio da parte del minorenne che possono mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terze persone;
- assenza di custodia genitoriale;
- maltrattamenti o abusi che coinvolgono il minorenne in quanto autore e/o vittima.
Chi la può attivare? Come?
La CSUM può essere attivata dai seguenti servizi:
- Polizia;
- Ambulanza;
- Pronto soccorso ospedaliero;
- Care team;
- Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP);
- Delegato per l'aiuto alle vittime;
- Servizio medico-psicologico (SMP).
Il servizio è attivo 365 giorni l’anno, 7 giorni su 7 e può essere attivato tramite un numero di picchetto riservato agli attori sopracitati:
- dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 10.00 e dalle 15.00 a mezzanotte.
- Il finesettimana e i giorni festivi: 24h/24.
Una famiglia in difficoltà può chiedere aiuto alla CSUM?
La famiglia non può attivare autonomamente la CSUM. Se una famiglia incontra delle difficoltà nella gestione del proprio figlio può prendere contatto con le autorità o gli uffici cantonali di protezione dei minorenni. In tal caso, viene sentito anche il parere del minorenne.
Come avviene, di regola, l’intervento della CSUM?
Quando giunge una segnalazione, la CSUM valuta se è opportuno o meno intervenire. In caso affermativo, un educatore del servizio raggiunge il minorenne e, insieme all’ente segnalante, al minorenne e alla sua famiglia, valuta se è opportuno allontanarlo dal luogo in cui vive:
- Qualora l'allontanamento si rendesse necessario, in base alla disponibilità dei posti, l’educatore accompagna il minorenne nella struttura protetta del servizio, per un massimo di 72 ore. Questo accompagnamento viene definito “time-out”. Si parla di struttura protetta perché il minorenne ospitato viene preso in carico da un professionista e perché possono accedervi solo le persone autorizzate. Durante il time-out il minorenne viene accompagnato 24 ore su 24 da parte del personale educativo.
- Qualora l’allontanamento non si rendesse necessario, l’educatore segue il minorenne a livello domiciliare, mettendo a disposizione ca.10-15 ore settimanali, per un periodo di 3 mesi. Questo accompagnamento viene definito “seguito a domicilio” e, a dipendenza della specifica situazione, può essere prolungato fino a un massimo di 6 mesi.
Il servizio può sostenere anche i minorenni ricoverati in ospedale oppure collocati presso un Centro educativo per minorenni (CEM) o una famiglia affidataria.
Di chi è la responsabilità del minorenne quando viene attivata la CSUM?
Quando si rende necessario l’allontanamento, le autorità o gli uffici cantonali di protezione dei minorenni affidano la responsabilità del minorenne alla CSUM. In alcune situazioni, la famiglia sottoscrive un accordo d’affido, autorizzando la CSUM al temporaneo allontanamento del figlio dal domicilio.
Di regola, la responsabilità dell’accompagnamento durante il time-out è degli educatori del servizio; nel caso dei minorenni seguiti a domicilio, rimane invece della famiglia o di chi se ne occupa. In queste situazioni, viene chiesto alla famiglia o alle persone di riferimento di firmare un accordo di collaborazione con la CSUM, autorizzando gli operatori a svolgere incontri e attività anche con i minorenni.
Quali attività si svolgono alla CSUM?
In base ai bisogni e agli interessi personali del minorenne e della sua famiglia, l’educatore propone delle attività individuali e organizza degli incontri con la famiglia e con l’ente segnalante. Generalmente, i minorenni continuano a frequentare la scuola o a lavorare, come pure a svolgere attività ricreative o sportive già avviate. A coloro che non frequentano la scuola e sono senza attività il servizio offre delle attività occupazionali (ad es. atelier) presso il proprio centro diurno o in collaborazione con quanto mette a disposizione il territorio.
Durante il time-out, al minorenne viene offerto un monolocale o una stanza singola e accessoriata. All’interno della struttura protetta vi sono anche degli spazi ricreativi ad uso comune. A dipendenza della specifica situazione, i minorenni possono svolgere delle uscite libere. L’uso del cellulare è consentito, ma può essere moderato. Lo stesso vale per l’utilizzo della televisione e dei videogiochi. All’interno della struttura protetta non è consentito né fumare né consumare sostanze psicoattive o bevande alcoliche. Agli adolescenti è consentito fumare all’esterno della struttura e in appositi spazi.
Chi paga le spese di questo accompagnamento?
Le spese degli accompagnamenti sono assunte dal Cantone. Il servizio è pertanto gratuito.
Cosa succede dopo il time-out di 72 ore o il seguito a domicilio di 3 mesi?
Le principali possibilità dopo il time-out sono le seguenti:
- il rientro in famiglia;
- il collocamento in un CEM o presso una famiglia SOS o affidataria;
- altre progettualità.
Per quanto concerne i seguiti educativi a domicilio, se le difficoltà riscontrate sono state risolte, la collaborazione si conclude, oppure, in caso di necessità, si cerca di accompagnare il minorenne e la sua famiglia verso altri servizi sul territorio, come ad esempio:
- il Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE),
- il Servizio medico-psicologico (SMP);
- l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP).
Inoltre, a dipendenza della situazione e della disponibilità di posti, la CSUM può offrire un accompagnamento domiciliare intensivo per un periodo di ca. 12-18 mesi. Questa prestazione viene definita CEMI (Centro educativo per minorenni itinerante) e può essere offerta, per il tramite degli enti segnalanti, anche ai minorenni che non sono stati accompagnati dalla CSUM in urgenza.
I professionisti che lavorano alla CSUM e si occupano dei minorenni hanno una formazione specifica?
Di regola, all’interno del servizio lavorano educatori sociali con una formazione terziaria conclusa in pedagogia, psicologia o lavoro sociale. Almeno il 75% del personale ha una formazione riconosciuta a livello federale in ambito sociale o pedagogico.
La CSUM è sottoposta a una vigilanza cantonale?
La CSUM rientra nel dispositivo delle strutture di protezione dei minorenni autorizzate.
L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è l’autorità cantonale di riferimento e in situazioni particolari viene sempre coinvolto. L’UFaG mantiene contatti regolari con il servizio e almeno una volta ogni due anni svolge una vigilanza in loco, durante la quale incontra il personale educativo ed eventualmente i minorenni seguiti. In generale, l’UFaG vigila affinché i diritti dei minorenni vengano rispettati e promossi durante il loro accompagnamento. In base ai bisogni del settore della protezione dei minorenni, sviluppa inoltre nuove offerte educative in collaborazione con il servizio.
Basi legali
- 0.107 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- 341 Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 5 ottobre 1984 (LPPM)
- 341.1 Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) del 21 novembre 2007
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005