Prestazioni di servizio educativo
Le prestazioni di servizio educativo offrono un accompagnamento educativo individuale e personalizzato ai minorenni nel loro contesto famigliare e ambientale. Sostengono al contempo i genitori nella presa in carico quotidiana dei figli e nel mantenimento delle relazioni personali durante lo svolgimento dei diritti di visita protetti. Le prestazioni sono assicurate e sussidiate da parte del Cantone.
Servizio di accompagnamento educativo (SAE)
Di cosa si occupa il Servizio di accompagnamento educativo (SAE)?
Il SAE è una prestazione di tipo educativo che rientra tra le misure di protezione dei minorenni. Il Servizio offre alle famiglie e ai minorenni che stanno vivendo una situazione di difficoltà un accompagnamento professionale e personalizzato al loro domicilio, con lo scopo di aiutare la famiglia a svolgere la sua funzione educativa e di accompagnare i minorenni nel loro sviluppo personale, fungendo da mediatori e facendo emergere le risorse presenti all’interno del nucleo famigliare.
Quando e come viene attivato?
Il Servizio viene attivato quando si considera utile o necessario sostenere la famiglia affinché possa attingere alle proprie risorse e svilupparle, consentendo ai minorenni di crescere in modo armonioso e ai genitori di sentirsi sicuri e sereni nel proprio ruolo genitoriale.
- L’attivazione è anticipata da una segnalazione o da una richiesta di aiuto.
- Se il bisogno viene confermato, la famiglia viene affiancata da un assistente sociale di riferimento, che si occuperà di coordinare il progetto. L’inizio del progetto di accompagnamento dipende dalla disponibilità del Servizio e da eventuali tempi di attesa, che tuttavia non dovrebbero eccedere alcune settimane/mesi.
- Ogni famiglia è in seguito accompagnata da un educatore di riferimento, a cui può rivolgersi in qualsiasi momento e in caso di necessità.
Chi può richiederne l’attivazione?
- La famiglia: se una famiglia incontra delle difficoltà nell’educazione del proprio figlio può contattare le autorità, in particolare l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), segnalare la situazione e chiedere di poter attivare il supporto del SAE. In tal caso, viene sentito anche il parere del figlio minorenne.
- I professionisti che si occupano della cura e dell’educazione dei minorenni (scuole, consultori, studi medici, ecc.).
- Il minorenne stesso.
Quali prestazioni offre?
Il Servizio:
- propone degli incontri periodici con la famiglia, il minorenne e l’ente di riferimento in cui vengono discussi gli obiettivi del progetto;
- realizza delle visite settimanali a domicilio, secondo orari flessibili;
- organizza delle attività specifiche con la famiglia e i minorenni, a dipendenza dei bisogni individuali;
- propone anche delle attività di sostegno educativo a gruppi di famiglie e di minorenni suddivisi per fasce d’età.
A chi spettano le spese?
Le spese sono assunte in gran parte dal Cantone. Alla famiglia viene chiesto un contributo finanziario unico di 50 fr.
I professionisti del Servizio hanno una formazione specifica?
Di regola il Servizio, oltre alla Direzione e al persoanle amministrativo, è composto da educatori. Inoltre possono essere presenti psicologi e psicoterapeuti.
Tutto il personale che si occupa direttamente dell’accompagnamento delle famiglie dispone di una formazione specifica.
Il Servizio è sottoposto ad una vigilanza cantonale?
Il SAE rientra nel dispositivo delle strutture di protezione dei minorenni autorizzate. L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è l'autorità cantonale di riferimento e in situazioni particolari viene sempre coinvolto. L’UFaG intrattiene contatti regolari con il Servizio e almeno una volta ogni due anni svolge una vigilanza. Durante la vigilanza, può incontrare gli ospiti della CSUM e il personale educativo.
In generale, l’Ufficio vigila affinché i diritti delle famiglie e dei minorenni vengano rispettati e promossi durante il loro accompagnamento. In base ai bisogni del settore della protezione dei minorenni, sviluppa inoltre nuove offerte educative.
Basi legali
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005