Prestazioni di servizio educativo
Le prestazioni di servizio educativo offrono un accompagnamento educativo individuale e personalizzato alle persone minorenni nel loro contesto famigliare e ambientale. Sostengono al contempo i genitori nella presa in carico quotidiana dei figli e delle figlie e nel mantenimento delle relazioni personali durante lo svolgimento dei diritti di visita protetti. Le prestazioni sono assicurate e sussidiate da parte del Cantone.
Punti d'incontro per i diritti di visita
Cosa sono i punti d'incontro per i diritti di visita?
I punti d'incontro offrono un luogo neutro e protetto dedicato allo svolgimento delle visite tra minorenni e genitori non affidatari. Il servizio viene proposto nelle situazioni in cui il diritto di visita è minacciato o compromesso (ad es. in caso di forti dissidi tra i genitori o di difficoltà del genitore nell’accudimento) e vi è dunque la necessita di un accompagnamento e di un sostegno da parte di terze persone.
A chi si rivolge il servizio?
Il servizio è rivolto alle coppie divorziate o separate con figli e figlie di età compresa tra 0 e 18 anni. Può essere proposto anche a persone minorenni collocate presso una famiglia affidataria oppure presso un centro educativo per minorenni (CEM). A dipendenza della situazione specifica, il minorenne o la minorenne può incontrare anche altri famigliari o persone di fiducia.
Che obiettivo ha?
L’obiettivo principale è quello di preservare il diritto alla continuità delle relazioni personali e dei contatti diretti tra la persona minorenne e il genitore o i genitori da cui vive separata, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse. La ripresa, la modifica o la sospensione dei diritti di visita competono alle autorità di protezione di minorenni.
Quali prestazioni offre?
- Diritto di visita sorvegliato: questa prestazione si attiva quando la relazione tra la persona minorenne e il genitore non affidatario necessita dell’accompagnamento da parte di un professionista.
- Diritto di visita non sorvegliato: questa prestazione si attiva quando la relazione tra la persona minorenne e il genitore non affidatario necessita di un luogo protetto nel quale svolgersi e dell’accompagnamento puntuale o su richiesta da parte di professionisti.
- Passaggi: questa prestazione si attiva quando la consegna della persona minorenne da un genitore all’altro necessita di essere mediata da parte di professionisti. Generalmente, si attiva quando la relazione fra i due genitori non è sufficientemente armoniosa per poterla svolgere autonomamente. In tal caso viene garantito che i genitori non si incontrino.
Chi lo può attivare?
Di regola, l'attivazione è stabilita dalle autorità preposte. La tipologia del diritto di visita, la frequenza e la durata di quest’ultimo sono anch’esse stabilite dalle autorità.
A seconda della disponibilità dei posti, il servizio concorda con i genitori il giorno e l’orario per lo svolgimento del diritto di visita.
Un genitore in difficoltà nello svolgimento dei diritti di visita può chiedere aiuto al servizio?
Se un genitore affidatario o non affidatario incontra delle difficoltà nella gestione del diritto di visita può prendere contatto con le autorità o gli uffici cantonali di protezione di minorenni. In tal caso, viene sentito anche il parere della persona minorenne.
Qual è il rapporto di collaborazione tra il servizio e le autorità di protezione di minorenni?
Il servizio rappresenta per le autorità preposte un luogo di osservazione della qualità delle relazioni tra minorenni e genitori non affidatari. In questo senso, al servizio è richiesto di redigere regolarmente dei rapporti sull’andamento dei diritti di visita, i quali hanno lo scopo di valutare se è opportuno continuare o sospendere la misura.
Come si svolge la visita?
Solitamente, prima e dopo la visita, il personale si riserva un momento per parlare separatamente con il minorenne o la minorenne e i genitori, sia quello affidatario sia quello non affidatario. Questo spazio consente a tutte le parti di segnalare eventuali bisogni o preoccupazioni.
Il servizio mette a disposizione di minorenni e genitori non affidatari degli spazi riservati e allestiti per favorire le relazioni familiari, comprendenti materiale ludico adatto a tutte le età e l’occorrente per l’accudimento di infanti. Alcuni punti d’incontro offrono anche uno spazio cucina per la preparazione e la consumazione dei pasti e uno spazio verde per le attività all’esterno.
Il personale si occupa di sostenere minorenni e genitori non affidatari nella scelta della attività da svolgere. L’organizzazione delle attività varia a seconda delle singole situazioni e dei bisogni.
In quali orari e giorni è aperto il servizio?
Il calendario delle aperture varia a seconda del servizio. Generalmente, è aperto tutti i giorni durante le fasce orarie extrascolastiche e tutto il giorno durante il finsettimana, anche durante i giorni festivi e le vacanze estive.
Il servizio è a pagamento?
Le spese del servizio possono essere sussidiate dallo Stato. Al genitore non affidatario viene chiesto di partecipare alle spese. La tariffa varia a seconda del servizio.
Quali figure professionali lavorano nel servizio e che formazione possiedono?
Di regola, vi lavorano educatori ed educatrici sociali con una formazione terziaria conclusa in pedagogia, psicologia o lavoro sociale. All’interno dei punti d’incontro sussidiati da parte dello Stato il 75% del personale ha inoltre una formazione terziaria riconosciuta a livello federale nell’ambito sociale o pedagogico.
I punti d’incontro sono autorizzati e sottoposti a una vigilanza cantonale?
I punti d’incontro rientrano nel dispositivo delle strutture di protezione di minorenni. In Ticino questo servizio non necessita di un’autorizzazione a livello cantonale per poter esercire e non è sottoposto alla vigilanza.
Lo Stato sussidia una parte dei punti d’incontro presenti sul territorio. Il sussidio è subordinato al raggiungimento di specifici criteri di qualità. La verifica della qualità è assunta dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) il quale è l’autorità cantonale di riferimento e in situazioni particolari viene sempre coinvolto.
Per quanto riguarda i punti d’incontro non sussidiati dallo Stato, la valutazione sull’idoneità è di competenza delle autorità che stabiliscono la misura. In base ai bisogni del settore della protezione di minorenni, l’UFaG sviluppa nuove offerte educative in collaborazione con il servizio.
Basi legali
- 0.107 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- 341 Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 5 ottobre 1984 (LPPM)
- 341.1 Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) del 21 novembre 2007
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005