Ambito integrazione dell’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR)
L’ambito integrazione dell’URAR ha l’obiettivo di favorire l’accoglienza delle persone afferenti alla Legge sull'asilo (LAsi) attraverso il sostegno e il coordinamento dei partner sul territorio, il monitoraggio delle attività d’integrazione e l’implementazione di una strategia in linea con gli obiettivi promossi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
- Progetti d’integrazione sociale per i quali è possibile richiedere un contributo finanziario
- Corsi di lingua italiana L2
- Riconoscimento dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni a beneficio di prestazioni di sostegno sociale erogate dalla Sezione del sostegno sociale
Riconoscimento dei costi per la partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni a beneficio di prestazioni di sostegno sociale erogate dalla Sezione del sostegno sociale
Quali sono le attività estive per le quali è previsto un riconoscimento dei costi?
Si tratta di colonie di vacanza, campi e attività per minorenni svolti durante il periodo estivo, organizzati da enti senza scopo di lucro con sede in Ticino e della durata di minimo 5 giorni consecutivi (con o senza pernottamento).
A chi è riconosciuto il costo di queste attività estive?
Il costo è riconosciuto a giovani dai 4 ai 18 anni aventi il diritto a prestazioni di sostegno sociale erogate dalla Sezione del sostegno sociale in Ticino.
Qual è l’obiettivo del riconoscimento di queste attività?
Il riconoscimento ha l’obiettivo di:
- incoraggiare la partecipazione delle persone locali e straniere alla vita sociale in modo da favorirne l’integrazione e la socializzazione;
- garantire pari opportunità a bambini, bambine e giovani in situazione di svantaggio economico.
Qual è l’importo massimo riconosciuto?
L’importo massimo riconosciuto annualmente per ogni giovane è di 500 fr. al netto degli aiuti riconosciuti dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e/o dai Comuni. Di regola, la Sezione del sostegno sociale, tramite i suoi Uffici, versa la prestazione direttamente all’organizzatore dopo la ricezione della fattura.
Se necessario possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto (andata e ritorno) per raggiungere il luogo dell’attività. Tali costi vengono riconosciuti sulla base della comunità tariffale Arcobaleno.
Prima di richiedere il riconoscimento di queste spese è necessario verificare la possibile assunzione dei costi da parte del Comune di domicilio e allegare la relativa risposta alla richiesta di sostegno finanziario.
La partecipazione a colonie di vacanza, campi e attività estive per minorenni il cui costo supera il massimale annuo riconosciuto è possibile ma l’importo supplementare è a carico della famiglia.
Ad es. nel caso di una retta di 700 fr. l’Ufficio riconosce 500 fr. I rimanenti 200 fr. sono a carico della famiglia.
Presso quali enti si può ottenere il riconoscimento da parte del Cantone?
Possono essere riconosciuti i costi per la partecipazione alle attività estive organizzate dagli enti inclusi nella seguente lista:
Al momento dell’iscrizione gli enti sono tenuti a informare le persone a beneficio di prestazioni sociali che il riconoscimento del costo è subordinato alla compilazione del formulario ufficiale di richiesta (vedi sotto).
Come procedere per ottenere il riconoscimento dei costi?
Beneficiari/e USSI/URAR
Per ottenere il riconoscimento dei costi l’utente, una volta ricevuta la fattura intestata a suo nome, dovrà inoltrarla al/alla funzionario/a incaricato/a USSI/URAR allegando il seguente formulario debitamente compilato e firmato:
La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al più tardi con la prossima richiesta di rinnovo delle prestazioni. Di regola, la prestazione è versata direttamente all’organizzatore.
Persone con permesso S
Chi detiene un permesso S deve inoltrare la richiesta di riconoscimento allo Sportello di integrazione S di riferimento presentando il seguente formulario debitamente compilato e firmato:
La fattura originale va presentata al più tardi con la prossima richiesta di rinnovo delle prestazioni presso gli Sportelli per il rinnovo delle prestazioni di sostegno sociale. Di regola, la prestazione è versata direttamente all’organizzatore.
Per i/le partecipanti: come procedere se l’ente non fa parte della lista sopracitata?
Nel caso in cui una persona a beneficio di prestazioni sociali volesse partecipare a un’attività organizzata da un ente che non compare nella lista sopracitata, questa è tenuta a inoltrare la richiesta individuale di riconoscimento del costo almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività all’indirizzo e-mail dss-urar.integrazione(at)ti.ch e ad attendere un riscontro da parte del funzionario o della funzionaria di riferimento.
Per gli enti: quali informazioni fornire alle persone interessate in merito alla possibilità di riconoscimento dei costi?
Durante il periodo di raccolta delle iscrizioni, l’ente dovrà informare i beneficiari e le beneficiarie di prestazioni sociali della procedura per il riconoscimento dei costi, segnalando alle persone interessate la presente pagina web.
Per gli enti: come procedere per essere inseriti nella lista degli enti riconosciuti?
Gli enti che vogliono favorire la partecipazione alle loro attività di beneficiari e beneficiarie di prestazioni sociali possono scrivere un’e-mail all’indirizzo dss-urar.integrazione(at)ti.ch presentando una descrizione esaustiva delle attività proposte.
L’ente potrà considerarsi riconosciuto unicamente in seguito alla comunicazione ufficiale da parte dell’URAR e all’inserimento nella lista degli enti riconosciuti.
Basi legali
- 142.20 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) del 16 dicembre 2005
- 142.31 Legge sull’asilo (LAsi) del 26 giugno 1998
- 851.1 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) del 24 giugno 1977
- 871.100 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971
- 871.110 Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003
- 143.100 Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI) dell’8 giugno 1998
- 143.110 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) del 23 giugno 2009
- 143.310 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007
- Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024
- 143.320 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti del 29 aprile 2009
- Disposizione concernente il riconoscimento dei costi per colonie, campi di vacanza, colonie diurne e attività di socializzazione a favore di minorenni del 4 maggio 2023