Finanziamento ospedaliero
Le modifiche della LAMal e delle rispettive ordinanze, entrate in vigore il 1° gennaio 2009, rappresentano un vero cambiamento di paradigma nell’ambito del finanziamento ospedaliero. Si passa infatti da un finanziamento pubblico della degenza ospedaliera, limitato agli ospedali pubblici o sovvenzionati, a un regime di finanziamento uniforme per tutti gli istituti (siano essi pubblici o privati) autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) garantito dai Cantoni e dagli assicuratori.
Dal 1° gennaio 2012 la remunerazione delle cure ospedaliere a carico dell’AOMS avviene sulla base di tariffe forfettarie riferite alle prestazioni. Le cure ospedaliere sono remunerate attraverso un importo per ogni caso e basato su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera (SwissDRG per il settore acuto). Delle analoghe strutture tariffali per il settore della riabilitazione e della psichiatria sono in corso di elaborazione.
In base all’art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal i Cantoni e gli assicuratori assumono i costi delle prestazioni AOMS erogate a pazienti residenti nel Cantone in base a una quota di ripartizione pari a 55% (minimo) e rispettivamente 45% (massimo).
Le prestazioni d’interesse generale (art. 49 LAMal), quali, in particolare, la formazione universitaria e il mantenimento di capacità ospedaliere per ragioni di politica regionale, sono di competenza esclusiva del Cantone.
Le modalità di finanziamento degli istituti ospedalieri sono illustrate nel Messaggio sul consuntivo dello Stato, per la prima volta con il consutivo 2015 (Messaggio n. 7177 del 6 aprile 2016).
Il Cantone Ticino finanzia gli ospedali attraverso lo stanziamento a preventivo di un contributo globale per ogni istituto. La possibilità di finanziare ospedali pubblici e cliniche private attraverso un contributo globale è contemplata all’art. 51 cpv. 1 LAMal. L’applicazione concreta di questo concetto avviene attraverso la definizione di un contratto quadro e di un contratto di prestazione annuale. Il contratto di prestazione è uno strumento di gestione applicato dal Cantone in modo generalizzato per i principali servizi pubblici. Oltre al campo socio-sanitario (anziani, cure e assistenza a domicilio, invalidi e dipendenze), si ricorda anche il settore dei trasporti e quello degli studi universitari. Nel contesto ospedaliero ticinese lo strumento del contratto di prestazione è consolidato dal 2002, data dell’entrata in vigore del primo contratto di prestazione con l’Ente Ospedaliero Cantonale. Esso consente di favorire un finanziamento prospettico e trasparente e, parallelamente, di responsabilizzare ed incentivare il contenimento dei costi. Il contratto di prestazione può essere quindi considerato un metodo di gestione flessibile ed efficiente che garantisce una gestione efficace del settore ospedaliero.