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Tariffe fornitori di prestazioni

Il Cantone è responsabile dell’approvazione delle convenzioni tariffali sottoscritte tra partner (fornitori di prestazioni e assicuratori), mentre fissa la tariffa nel caso in cui i partner non sono riusciti a concludere un accordo.

Nelle convenzioni, oltre alla tariffa, sono regolati tutti gli obblighi dei partner contrattuali, le procedure di ammissione, la fatturazione e la remunerazione delle prestazioni, nonché le varie disposizioni relative all’applicazione dell’accordo.

Si rileva che le tariffe riguardano tutti gli ambiti sanitari, da quello stazionario acuto (somatico-acuto, psichiatria, riabilitazione), passando a quello di media e lungo degenza (reparti di cure acute e transitorie, soggiorni temporanei, foyer per invalidi, case per anziani, case di cura) fino all’ambito ambulatoriale (studi medici, ambulatori ospedalieri, cure e assistenza a domicilio, fisioterapia e altro ancora).

Contrariamente al passato gli assicuratori sono suddivisi in due o più gruppi assicurativi: vi sono principalmente tarifsuisse e la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT (HSK), a cui si aggiunge il gruppo assicurativo CSS, libero di decidere se aderire a uno dei due o negoziare indipendentemente un accordo. Per questa ragione, per lo stesso tipo di prestazione e istituto possono coesistere più tariffe (cfr. tabella tariffe dal 2012 a lato).

Al momento dell’approvazione di una convenzione, ma anche e soprattutto nel caso di fissazione della tariffa, l’Area di gestione sanitaria (AGS) procede ad un esame approfondito dei dati finanziari e di attività del fornitore di prestazioni, si confronta con la situazione negli altri Cantoni, con la giurisprudenza in essere e con eventuali cause pendenti. Vengono interpellati la Sorveglianza dei prezzi e, in caso di approvazione, anche l’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana (ACSI), come richiesto dall’art. 43 cpv. 4 LAMal. Dopodiché il Consiglio di Stato del Cantone Ticino decide in merito all’approvazione di una convenzione o alla fissazione della tariffa pubblicando un Decreto esecutivo sul Foglio ufficiale, con possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni. Scaduto infruttuoso questo termine, il medesimo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi.

Da alcuni anni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), con il suo specifico gruppo “verifica dell’economicità” si china sulle questioni tariffali, alfine di fornire ai Cantoni degli strumenti adeguati e uniformi per valutare le tariffe del settore ospedaliero somatico-acuto. In particolare, sul sito della CDS sono scaricabili le raccomandazioni formulate dallo specifico gruppo di lavoro già nel 2012 ed aggiornate nel luglio 2015 a seguito delle prime sentenze dei tribunali (v. link a lato).